100 Domande e Risposte sul Codice Deontologico degli Psicologi - Consulta le 100 domande e le 100 risposte
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Cosa si intende per segreto professionale?
Lo psicologo è sempre vincolato al segreto professionale pertanto “non
rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto
professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o
programmate”. La deroga al segreto professionale può avvenire solo “in
presenza di un valido e dimostrabile consenso da parte del destinatario
della prestazione professionale”, ma lo psicologo “valuta, comunque, l’opportunità
di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela
psicologica dello stesso”. Nei casi di obbligo di denuncia o referto, lo psicologo
può rivelare notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo
rapporto professionale.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 12 c.d. art. 13 c.d.
Come fa, in pratica, il destinatario della prestazione professionale a svincolare lo psicologo dal segreto professionale?
È necessario che lo psicologo acquisisca il consenso da parte del destinatario
della prestazione professionale in forma scritta o attraverso videoregistrazione.
Riferimenti: art. 11 c.d. / art. 12 c.d.
Vengo convocato dalla Procura/Polizia Giudiziaria come persona informata sui fatti. Mi viene chiesto di riferire informazioni su un mio assistito. Posso violare il segreto professionale?
No, lo psicologo è vincolato al segreto professionale. Tuttavia ha l’obbligo
di comparizione innanzi all’Autorità Giudiziaria.
Riferimenti: art. 11 c.d. / art. 12 c.d.
Sono stato citato a testimoniare nel processo penale in cui è coinvolto un mio paziente. Può il Giudice ordinarmi di deporre nonostante il segreto professionale?
No, il Giudice non può imporre allo psicologo (professionista sanitario)
di testimoniare. Ciò nonostante “se ha motivo di dubitare che la dichiarazione
resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede
agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone
deponga”. Lo psicologo, letta la formula di impegno per i testimoni, deve
esplicitare che è vincolato al segreto professionale.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 12 c.d.
Mi arriva una citazione dal Tribunale per testimoniare in udienza in un processo. Considerato che sono vincolato al segreto professionale, devo presentarmi ugualmente?
Sì, la testimonianza costituisce un dovere cui la persona non può sottrarsi.
Una volta citato, lo psicologo deve presentarsi in udienza chiarendo di
essere vincolato dal segreto professionale per cui ci si astiene dal rendere
testimonianza.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 133 c.p.p. / art. 198 c.p.p. / art. 200 c.p.p.
art. 11 c.d. / art. 12 c.d.
In quali casi il Giudice potrebbe ordinarmi di testimoniare nonostante il vincolo del segreto professionale?
Ad esempio, nei casi in cui, nonostante il consenso dell’assistito, lo psicologo
potrebbe decidere di non violare il segreto professionale ai fini della
tutela psicologica dell’assistito stesso. In questo caso il Giudice potrebbe
ugualmente ordinare allo psicologo di deporre.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 12 c.d.
Sono stato citato come testimone in un processo penale che coinvolge due miei ex pazienti seguiti in terapia di coppia che, successivamente, si sono separati legalmente. Come mi comporto?
Lo psicologo è tenuto a mantenere il segreto professionale.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 12 c.d.
Un mio paziente vuole citarmi come testimone in un processo penale che lo vede coinvolto. È disposto a svincolarmi dal segreto professionale. Posso oppormi?
Sì, lo psicologo valuta attentamente l’opportunità di non testimoniare
anche in presenza del consenso da parte del suo assistito per tutelare la
salute psicologica di quest’ultimo. In questo caso, il Giudice potrebbe
ugualmente decidere di ordinare allo Psicologo di deporre.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 12 c.d.
Mi contatta un paziente per richiedere una relazione sul suo stato di salute da utilizzare in un procedimento civile/penale. Che faccio?
Lo psicologo può redigere la relazione esclusivamente “in presenza di
valido e dimostrabile consenso del richiedente. Valuta, comunque, l’opportunità
di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela
psicologica dello stesso”.
Riferimenti: art. 12 c.d.
Che differenza c’è tra SIT e testimonianza?
Le c.d. “SIT – Sommarie Informazioni Testimoniali” non rappresentano
un mezzo di prova e riguardano l’acquisizione di “sommarie
informazioni” da parte della Polizia Giudiziaria o della Procura della
Repubblica.
La testimonianza nel processo penale, invece, rappresenta un mezzo
di prova.
Riferimenti: art. 351 c.p.p. / art. 362 c.p.p. / art. 194 c.p.p.
art. 497 c.p.p.
Mi sono state richieste informazioni sullo stato di salute di un mio paziente da un CTU/Perito/CT. Come procedere?
Lo psicologo è tenuto a mantenere il segreto professionale, pertanto
non può fornire nessuna informazione.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d.
Ricevo la telefonata di un avvocato in cui mi vengono richieste informazioni sullo stato di salute del mio assistito (persona adulta o minore d’età). Come procedo?
Nessuna informazione può essere rivelata dallo psicologo, nemmeno la
conferma della prestazione psicologica effettuata o in corso.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d.
Ricevo la telefonata di un avvocato in cui mi viene richiesta una relazione sulla prestazione psicologica effettuata su un mio assistito (persona adulta o minore di età), nonché suo cliente. Come mi comporto?
Nessuna informazione può essere rivelata dallo psicologo, nemmeno la
conferma della prestazione psicologica effettuata o in corso. L’eventuale
richiesta di una relazione dovrebbe essere effettuata solo dall’assistito
o dal suo tutore.
Riferimenti:art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d.
Ricevo una telefonata da un genitore in cui mi vengono richieste informazioni sulle condizioni di salute del figlio adulto. Cosa rispondo?
Nessuna informazione può essere rivelata dallo psicologo, nemmeno la
conferma della prestazione psicologica effettuata o in corso.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d.
Ricevo una telefonata da un genitore per acquisire informazioni sulle condizioni di salute del figlio minorenne. Cosa rispondo?
Trattandosi di persona minore di età, lo psicologo può fornire informazioni
agli esercenti la responsabilità genitoriale che, in precedenza,
hanno prestato il consenso informato. In ogni caso, in base all’età del
paziente e al suo grado di maturità, lo psicologo valuta attentamente le
informazioni da fornire considerando preminente la tutela psicologica
del giovane assistito.
Riferimenti: art 11 c.d. / art. 31 c.d.
Mi contatta un genitore per prendere appuntamento per il figlio maggiorenne. Come procedere?
Dipende dagli approcci metodologici, ma in generale lo psicologo deve
prestare attenzione al rischio di violazione del segreto professionale.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d.
A seguito di una terapia di coppia, uno dei due mi chiede una relazione, l’altro si oppone. Come procedere?
In questo caso lo psicologo è tenuto a mantenere il segreto professionale
non redigendo la relazione.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d.
Qual è la differenza tra denuncia, querela e referto?
La denuncia è un atto formale con il quale si dà notizia all’Autorità Giudiziaria
di un reato procedibile d’Ufficio.
La querela è un atto formale con il quale si dà notizia all’Autorità Giudiziaria
di un reato, a querela di parte, che si ritenga si sia subito.
Il referto è un atto formale di chi esercita una professione sanitaria con il
quale si dà notizia all’Autorità Giudiziaria di un reato procedibile d’Ufficio
in riferimento alla persona alla quale è stata prestata assistenza.
Riferimenti: art. 365 c.p. / art. 333 c.p.p. / art. 334 c.p.p.
Come si scrive un referto?
Il referto dovrebbe essere redatto secondo quanto previsto dall’art. 334
c.p.p. e trasmesso all’Autorità Giudiziaria.
Riferimenti: art. 365 c.p. / art. 334 c.p.p.
Come si presenta una denuncia?
In forma scritta oppure orale all’Autorità Giudiziaria.
Riferimenti: art. 333 c.p.p.
Qual è la differenza tra reato procedibile d’Ufficio e a querela di parte?
I reati a procedibilità d’Ufficio sono quelli più gravi per cui, appresa
la notizia da parte dell’Autorità Giudiziaria, si deve procedere senza la
necessità che la persona offesa sporga querela.
I reati a querela di parte sono quelli meno gravi per cui è necessaria una
querela della persona offesa.
Ad esempio, il reato di stalking non ha una procedibilità d’Ufficio, ma
a querela di parte. In sostanza è solo la persona offesa a poter avviare
l’azione penale attraverso una querela, ad esclusione delle ipotesi di
persone offese minorenni in cui si procede d’Ufficio. Altro esempio è
il reato di percosse che è procedibile a querela della persona offesa, ma
se queste avvengono abitualmente all’interno di un contesto familiare
la procedibilità è d’Ufficio.
Riferimenti: art. 612-bis c.p. / art. 572 c.p. / art. 333 c.p.p. / art. 334 c.p.p.
art. 13 c.d.
Quali sono i reati procedibili d’Ufficio?
Un elenco esemplificativo, ma non esaustivo è possibile trovarlo
in allegato.
In caso di obbligo di denuncia o di referto a quali autorità si deve fare riferimento?
Esclusivamente alla competente Autorità Giudiziaria
(Polizia Giudiziaria/Procura della Repubblica).
Riferimenti: art. 365 c.p. / art. 333 c.p.p. / art. 334 c.p.p.
Posso presentare la denuncia o il referto ai Servizi Sociali?
No, è una procedura scorretta. Il referto o la denuncia sono atti che
vanno trasmessi esclusivamente all’Autorità Giudiziaria.
Riferimenti: art. 365 c.p. / art. 333 c.p.p. / art. 334 c.p.p.
C’è differenza tra uno psicologo che lavora nel contesto pubblico e uno che lavora in quello privato nei casi di obbligo di denuncia o referto?
Lo psicologo che lavora nel contesto pubblico ricopre la funzione di
Pubblico Ufficiale per cui ha sempre l’obbligo di referto o denuncia.
Esempi di psicologo che ricopre la funzione di P.U. sono: lo psicologo
scolastico; lo psicologo che effettua una prestazione presso una struttura
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con il
Comune, con la Regione ecc.; il CTU/Perito/CT.
Lo psicologo che lavora nell’ambito privato non ha sempre l’obbligo di
referto o denuncia.
Contesto | Obbligo denuncia | Obbligo referto |
---|---|---|
Pubblico (Psicologo P.U.) | Sì, nelle ipotesi di reato con procedibilità d’Ufficio | Sì, nelle ipotesi di reato con procedibilità d’Ufficio |
Privato | No, ma valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (denuncia), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. | Sì, nelle ipotesi di reato
con procedibilità d’Ufficio No, quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale, ma valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (refertando), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. |
Riferimenti: art. 361 c.p. / art. 365 c.p. / art. 331 c.p.p. / art. 333 c.p.p. art. 334 c.p.p. / art. 13 c.d.
Che differenza c’è tra Pubblico Ufficiale e incaricato di Pubblico Servizio?
Il Pubblico Ufficiale è colui che esercita una funzione pubblica con poteri
autoritativi e certificativi.
L’incaricato di Pubblico Servizio è colui che, a qualunque titolo, presta
un pubblico servizio disciplinato nelle stesse forme della funzione pubblica,
ma senza poteri tipici di quest’ultima.
Riferimenti: art. 357 c.p. / art. 358 c.p.
Ricevo una telefonata da una persona (adulta o minorenne) che mi riferisce l’intenzione di volersi suicidare e contestualmente mi chiede aiuto. Ho l’obbligo di denuncia o di referto?
No, nessun obbligo poiché non vi è alcun vincolo di "rapporto professionale" tra i due.
Riferimenti: art. 13 c.d.
Una paziente mi riferisce, durante una seduta individuale, di subire abitualmente percosse dal marito/convivente. Ho l’obbligo di referto?
È un caso che può presentare i caratteri di un delitto per il quale si
debba procedere d’Ufficio (maltrattamento in famiglia) per cui vige
l’obbligo di referto.
Riferimenti:art. 365 c.p. / art. 334 c.p.p. / art. 572 c.p. / art. 13 c.d.
Un paziente durante un colloquio riferisce di aver assistito ad un reato procedibile d’Ufficio mentre si recava al mio studio. Ho l’obbligo di denuncia?
Contesto | Obbligo denuncia |
---|---|
Pubblico (Psicologo P.U.) | Sì, nelle ipotesi di reato con procedibilità d’Ufficio |
Privato | No, ma valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (denuncia), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. |
Riferimenti: art. 331 c.p.p. / art. 13 c.d.
Durante un colloquio di terapia familiare in cui sono presenti padre, madre e figlio, quest’ultimo rivela che il padre abusa sessualmente di lui. Ho l’obbligo di referto?
Situazione complessa e delicata poiché lo psicologo sarebbe obbligato
a refertare (la violenza sessuale), ma il referto esporrebbe la persona
assistita (il padre) a procedimento penale. Ciò nonostante è pacifico
ritenere che, in tale situazione, debba prevalere l’obbligo di referto, con
la consapevolezza che il genitore (o i genitori) potrebbe querelare e/o
segnalare al Consiglio dell’Ordine lo psicologo per violazione del segreto
professionale.
Riferimenti: art. 331 c.p. / art. 361 c.p. / art. 365 c.p. / art. 609-bis c.p. art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 13 c.d.
Durante un colloquio di terapia familiare un componente della famiglia riferisce di ricevere percosse da un altro componente. Che fare?
Medesima situazione di cui alla domanda precedente. Si potrebbe trattare
di un delitto (maltrattamento in famiglia) a procedibilità d’Ufficio.
Riferimenti: art. 331 c.p. / art. 361 c.p. / art. 365 c.p. / art. 572 c.p. art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 13 c.d.
Durante un colloquio di terapia familiare un componente della famiglia rivela di aver ricevuto in passato percosse da un altro componente. Che fare?
Medesima situazione di cui alle due domande precedenti. Si potrebbe
trattare di un delitto (maltrattamento in famiglia) a procedibilità d’Ufficio.
L’obbligo di referto sussiste anche in presenza di eventuali cause di
estinzione del reato o di cause di non punibilità, spettando solo all’Autorità
Giudiziaria la valutazione della loro sussistenza.
Riferimenti: art. 331 c.p. / art. 361 c.p. / art. 365 c.p. / art. 572 c.p. art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 13 c.d.
Durante un colloquio psicologico un paziente adulto mi rivela di aver subito abusi sessuali quando era minorenne. Cosa fare?
Si tratterebbe di un delitto (violenza sessuale) a procedibilità d’Ufficio.
L’obbligo di referto sussiste anche in presenza di eventuali cause di
estinzione del reato o di cause di non punibilità, spettando solo all’Autorità
Giudiziaria la valutazione della loro sussistenza.
Riferimenti: art. 331 c.p. / art. 361 c.p. / art. 365 c.p. / art. 609-bis c.p. art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 13 c.d.
Durante un colloquio psicologico un paziente rivela di aver abusato sessualmente di una persona minore d’età. Ho l’obbligo di denuncia/referto?
È un caso che può presentare i caratteri di un delitto per il quale si
debba procedere d’Ufficio, tuttavia lo psicologo che lavora in ambito
privato non deve refertare.
Contesto | Obbligo denuncia o di referto |
---|---|
Pubblico (Psicologo P.U.) | Sì, vi è l'obbligo di denuncia |
Privato | No, Nessun obbligo di referto perché esporrebbe la persona assistita a procedimento penale, ma lo psicologo valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (refertando), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. |
Riferimenti: art. 331 c.p. / art. 361 c.p. / art. 365 c.p. / art. 609-bis c.p. art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 13 c.d.
Lo psicologo ha l’obbligo di denuncia o di referto anche se non ha la sicurezza che il fatto si sia verificato o che si verificherà?
Il delitto di omessa denuncia (come quello di omissione di referto) è un
reato di pericolo, con la conseguenza per cui non compete allo psicologo
una valutazione circa l’effettiva fondatezza dei fatti.
Riferimenti: Riferimenti: Cass. Penale, Sez II, sent. n. 8567/18, Pres. Davigo, Rel.
Cianfrozza
Un paziente, durante un colloquio psicologico, riferisce il suo forte desiderio sessuale nei confronti di persone minori d’età, ma di esser sempre riuscito a bloccare in tempo ogni sua azione. Che fare?
Si tratterebbe di un “forte desiderio” che non è detto venga trasformato
in azione per cui non si configura l’obbligo di denuncia o referto.
Contesto | Obbligo denuncia o di referto |
---|---|
Pubblico (Psicologo P.U.) | Nessun obbligo di denuncia, ma lo psicologo valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (denunciando), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. |
Privato | Nessun obbligo di referto, ma lo psicologo valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (refertando), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. |
Riferimenti: art. 331 c.p. / art. 361 c.p. / art. 365 c.p. / art. 622 c.p. art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 13 c.d.
Durante un colloquio psicologico un paziente mi rivela di avere intenzioni suicidarie. Come comportarsi?
Trattandosi di “un’intenzione”, non vi è obbligo di referto.
Contesto | Obbligo denuncia o di referto |
---|---|
Pubblico (Psicologo P.U.) | No, ma lo psicologo valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (denunciando), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. |
Privato | No, ma lo psicologo valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (refertando), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. |
Riferimenti: art. 331 c.p. / art. 361 c.p. / art. 365 c.p. / art. 622 c.p. art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 13 c.d.
Durante un colloquio psicologico, un paziente minore di età mi informa di una violenza sessuale nei suoi confronti. Avendo l’obbligo di referto, posso informare i genitori?
Lo psicologo ha obbligo di referto e, generalmente, è tenuto ad informare
i genitori.
Prestazione psicologica sanitaria
Notizia di reato con procedibilità d’Ufficio | Pubblico (Psicologo P.U.) | Privato |
---|---|---|
Reato in cui la persona offesa è il destinatario della prestazione psicologica | Obbligo Referto | Obbligo Referto |
Reato in cui la persona offesa non è il destinatario della prestazione psicologica | Obbligo denuncia | Non è obbligato alla denuncia, ma valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (denunciando), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. |
Reato in cui l’autore è l’assistito | Obbligo denuncia | Non deve refertare, ma valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (refertando), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. |
Reato in cui la persona offesa è il destinatario della prestazione psicologica | Obbligo denuncia | Non è obbligato alla denuncia, ma valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (denunciando), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. |
Reato in cui la persona offesa non è il destinatario della prestazione psicologica | Obbligo denuncia | Non è obbligato alla denuncia, ma valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (denunciando), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. |
Reato in cui l’autore è il destinatario della prestazione psicologica. | Obbligo denuncia | Non è obbligato alla denuncia, ma valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (denunciando), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. |
Riferimenti: art. art. 331 c.p. / art. 361 c.p. / art. 365 c.p. / art. 609-bis c.p. art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 13 c.d. / art. 31 c.d.
Svolgo attività clinica con un paziente che mi ha chiesto di diventare CTP all’interno di un procedimento penale/civile che lo vede coinvolto. Posso farmi nominare?
Lo psicologo evita di assumere ruoli professionali e di compiere interventi
nei confronti dell’utenza “qualora la natura di precedenti rapporti
possa comprometterne la credibilità e l’efficacia”.
Riferimenti: art. 26 c.d.
Ho svolto attività clinica con una coppia che dopo qualche anno si è separata. Posso diventare CTP di uno dei due nella CTU relativa al procedimento civile di separazione?
No, si configurerebbe un rischio concreto di violare il segreto professionale
nei confronti dell’altro (ex) coniuge. Medesimo rischio anche nel
caso di una richiesta di consulenza stragiudiziale.
Riferimenti: art. 4 c.d. / art. 11 c.d. / art. 26 c.d.
Cos’è il consenso informato?
Il presupposto indefettibile di ogni trattamento sanitario risiede nella
scelta, libera e consapevole – salvo i casi di necessità e di incapacità
di manifestare il proprio volere – della persona che a quel trattamento
si sottopone. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni
di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a
lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai
rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati,
nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale
rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o
della rinuncia ai medesimi.
Riferimenti: art. 1 L. 219/17 / Cass. Penale, sez. V, sent. n. 16678/16,
Pres. Fumo, Rel. Settembre
Il consenso informato deve essere acquisito in forma scritta o orale?
Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni
alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso
videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso
dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in
qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo
sanitario elettronico.
Riferimenti: art. 1 comma 4 L. 219/17
Che differenza c’è tra il consenso informato al trattamento sanitario e il consenso al trattamento dei dati?
Sono due consensi distinti e separati. Il primo riguarda il consenso informato
al trattamento sanitario, il secondo riguarda l’ambito della privacy,
cioè la modalità del trattamento dei dati personali.
Qual è la differenza tra assenza di consenso informato e rifiuto (dissenso) al consenso informato?
Per “assenza” si intende che chi esercita la responsabilità genitoriale o
la tutela non sia a conoscenza del trattamento sanitario sulla persona
minore d’età. Per “rifiuto” (o “dissenso”) si intende l’opposizione da
parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela al trattamento
sanitario proposto sulla persona minore d’età.
Per effettuare una prestazione psicologica su una persona minore d’età, serve sempre il consenso informato da parte dei genitori?
Sì, l’art. 31 prevede l’acquisizione del consenso informato da parte di
chi esercita la responsabilità genitoriale (nel testo la definizione “potestà
genitoriale” in disuso dal 2013) o la tutela. L’attuale art. 31 è significativamente
cogente sul punto poiché non permette allo psicologo di
effettuare alcuna prestazione psicologica (nel testo “prestazione professionale”)
sulla persona minore d’età o interdetta senza il preventivo
consenso informato. Alla luce della recente legge n. 219/17 – “Norme in
materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”
– e del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’art.
31 risulta incompatibile con l’attuale disciplina del consenso informato.
Appare urgente una sostanziale modifica. Una proposta in tal senso, a
firma del Dott. Marco Pingitore e del Dott. Gustavo Sergio, è inserita
in appendice.
Riferimenti: art. 31 c.d.
Un genitore mi chiede di intraprendere una terapia psicologica per il figlio minorenne. Mi rassicura subito che anche l’altro genitore è d’accordo. Posso iniziare la terapia con il consenso informato solo di un genitore?
No, poiché lo psicologo ha sempre l’obbligo di acquisire il consenso
informato di chi esercita la responsabilità genitoriale (in questo caso
entrambi i genitori). È sconsigliato acquisire il consenso informato, da
parte dell’altro genitore, tramite delega o tramite pec/email.
Si può affermare che l’assenza di un esplicito consenso da parte di chi
sia legittimato a prestarlo, integri certamente una compressione della
libertà di autodeterminazione del soggetto passivo.
Riferimenti: Cass. Penale, Sez. V, sent. n. 40291/17, Pres. Fumo, Rel.
Morelli / art. 31 c.d.
Ricevo una telefonata da parte di una persona minore di età che mi chiede un appuntamento per un primo colloquio clinico. Nel corso della telefonata mi riferisce che i genitori si oppongono a tale decisione. Cosa fare?
Lo psicologo non può prendere in carico la persona minorenne in caso
di dissenso di consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità
genitoriale o la tutela.
Riferimenti: art. 31 c.d.
Termino un trattamento psicologico con una persona minore di età. A distanza di tempo vengo ricontattato dalla stessa per iniziare un nuovo trattamento, all’oscuro dei genitori. In questa circostanza, continua a far fede il consenso informato sottoscritto
Il consenso informato dei genitori deve essere acquisito nuovamente
per iniziare ex novo un trattamento sanitario.
Riferimenti: art. 31 c.d.
Chi è il Giudice Tutelare?
È un magistrato che opera presso ogni Tribunale che sopraintende alle
tutele e alle curatele, oltre a esercitare le altre funzioni che la legge gli
affida.
Cosa significa soggetto interdetto?
L’interdizione è normata dall’art. 414 c.c. (Persone che devono essere
interdette): “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano
in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci
di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti”. Il Tribunale,
mediante il Giudice Tutelare, nomina un Tutore volto a proteggere e
tutelare gli interessi personali e patrimoniali dei soggetti dichiarati interdetti
giudiziali. Oltre all’interdizione, vi è anche la posizione giuridica
dell’inabilitazione considerata, invece, uno stato mentale meno grave
dell’interdizione.
Riferimenti: art. 357 c.c. / art. 414 c.c. / art. 415 c.c.
Solo un genitore è favorevole alla terapia psicologica sul figlio minorenne, mentre l’altro genitore esprime il dissenso (si rifiuta). Come procedere?
In presenza di dissenso da parte dell’altro genitore è necessario che intervenga
il Giudice Tutelare al quale il genitore favorevole alla prestazione
psicologica può rivolgersi.
Riferimenti: art. 31 c.d.
Nel corso di una prestazione psicologica con una persona minorenne, un genitore riferisce allo psicologo di voler interrompere il trattamento sanitario del figlio, l’altro genitore, invece, non è d’accordo con l’interruzione. Come si procede?
Il genitore favorevole alla prestazione psicologica del figlio può rivolgersi
al Giudice Tutelare. In ogni caso, ritenuto necessario l’intervento
psicologico sulla persona minore d’età, è lo stesso psicologo che può
rivolgersi al Giudice Tutelare.
Riferimenti: art. 31 c.d.
A seguito dell’acquisizione del consenso informato dei genitori, inizio un trattamento psicologico con una persona minore d’età che, fin da subito, esprime con determinazione la sua categorica indisponibilità al trattamento. Come procedo?
Il consenso informato al trattamento sanitario della persona minore
d’età deve tener conto della sua volontà, in relazione alla sua età e al suo
grado di maturità e avendo come scopo la tutela della sua salute psicofisica
nel pieno rispetto della sua dignità. In questo caso, lo psicologo
può segnalare al Giudice Tutelare il categorico dissenso della persona
minorenne, non intraprendendo il trattamento sanitario e attendendo le
determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.
Riferimenti: art. 31 c.d.
In quali casi lo psicologo può giudicare necessario l’intervento psicologico, nonché la sua assoluta riservatezza tanto da instaurare la relazione professionale in assenza di consenso informato, così come previsto nella seconda parte dell’art. 31?
È sempre necessario procedere con molta cautela in assenza del consenso
informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o
la tutela. Per non incorrere in responsabilità di natura civile e/o penale,
prima di procedere con la prestazione psicologica è consigliabile, in
ogni caso, rimettere ogni decisione al Giudice Tutelare.
Riferimenti: art. 31 c.d.
Ricevo la richiesta di un genitore per una prestazione psicologica sul figlio minore di età. Riferisce che l’altro genitore si trova in carcere per cui ha il diritto di prendere decisioni per il figlio senza il suo coinvolgimento. Posso procedere con il c
Lo psicologo necessita del consenso informato da parte di chi esercita
la responsabilità genitoriale, solitamente da entrambi i genitori. Possono
presentarsi situazioni, come nel caso di specie, di impedimento da
parte di uno dei due genitori. Tuttavia, il problema diventa quello della
prova che l’altro genitore sia effettivamente lontano, impedito o incapace
e perciò non possa prestare il consenso. Il genitore richiedente può
compilare e sottoscrivere, sotto la sua responsabilità, un’autocertificazione,
attestante la condizione di lontananza o impedimento dell’altro
genitore, che deve essere conservato dallo psicologo insieme al modulo
di consenso. Ove tale prova manchi è necessario l’intervento del Giudice
Tutelare. In ogni caso è necessario che lo psicologo valuti attentamente
come procedere in questo genere di casi.
Riferimenti: art. 317 c.c. / art. 31 c.d.
Esistono casi in cui è possibile effettuare una prestazione sul minorenne in cui non è prevista l’acquisizione consenso informato?
Esistono alcuni casi in cui lo psicologo può evitare di acquisire il consenso
informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la
tutela. Nei casi di interruzione volontaria di gravidanza (IVG) di persone
minorenni ex art. 12 della L. 194/78 e nei casi previsti dall’art. 120
della L. 309/90 in tema di accesso al servizio pubblico (o ad una struttura
privata) per le tossicodipendenze in cui si consente alla persona
minore d’età di accedere agli accertamenti sanitari.
In ogni caso è possibile derogare al consenso informato nei casi inviati
dall’Autorità Giudiziaria.
Riferimenti: art. 12 L. 194/78 / art. 120 L. 309/90
Mi contatta un genitore per chiedermi un incontro urgente con il figlio minore di età, a suo dire, in situazione di pericolo. Cosa faccio?
Lo psicologo ha sempre bisogno di ricevere il consenso informato da
entrambi in genitori (esercenti la responsabilità genitoriale). Nei casi di
presunta urgenza è possibile suggerire al richiedente di rivolgersi alla
guardia medica o al pronto soccorso e, in caso, all’Autorità Giudiziaria
Riferimenti: art. 31 c.d.
Devo effettuare una prestazione psicologica nei confronti di una persona minorenne sottoposta a tutela. Come procedo con l’acquisizione del consenso informato?
Lo psicologo acquisisce il consenso informato dal tutore.
Riferimenti:art. 31 c.d.
Mi viene richiesto di intraprendere un trattamento psicologico con una persona minore di età da un solo genitore che riferisce di avere affidamento esclusivo dello stesso. Posso iniziare il trattamento?
L’affidamento esclusivo ad un genitore non significa, necessariamente,
che l’altro genitore sia escluso dalle questioni di maggiore interesse per
il figlio, tra cui la salute. Solo nei casi di c.d. “affidamento super esclusivo”
anche le decisioni di maggior interesse per i figli sono in capo al
genitore affidatario. Nello specifico:
Tipologia affidamento | Acquisizione Consenso Informato |
---|---|
Affidamento condiviso | Da entrambi i genitori |
Affidamento esclusivo | Da entrambi i genitori |
Affidamento super esclusivo | Dal genitore affidatario |
Lo psicologo dovrebbe acquisire il decreto/la sentenza del Tribunale in cui si dispone l’affidamento super esclusivo e allegarlo al consenso informato. Di seguito, un esempio di decreto del Tribunale in cui viene disposto l’affidamento “super esclusivo”: […] ritenuto che in via del tutto provvisoria debba invece affidarsi il minore in via esclusiva al genitore x, con facoltà della stessa di assumere in via esclusiva anche le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per il minore (scelte medico-sanitarie, educative, scolastiche, fissazione della residenza) […].
Riferimenti: art. 337 ter c.c. / art. 337 quater c.c. / art. 31c.d.
Ho in carico il figlio minorenne di una coppia genitoriale separata. Uno dei due mi chiede una relazione, l’altro si oppone. Come procedere?
Lo psicologo evita di redigere relazione senza il consenso di entrambi
i genitori.
Riferimenti: art. 31 c.d.
Sto effettuando una prestazione psicologica su una persona minore d’età. Devo mantenere il segreto professionale oppure ho l’obbligo di riferire tutto ai suoi genitori?
Lo psicologo è sempre tenuto a mantenere il segreto professionale. In
questo caso i genitori esercitano la responsabilità genitoriale sul giovane
assistito per cui possono venire a conoscenza dello stato di salute
del figlio. In ogni caso, lo psicologo, in base anche all’età e al grado
di maturità del giovane assistito, dovrebbe avere cura di selezionare le
informazioni da fornire ai genitori.
Riferimenti: art. 11 c.d. / art. 31 c.d.
Ricevo la telefonata di un avvocato che mi chiede di valutare il comportamento di una persona minore di età, probabile vittima di violenza sessuale. Cosa fare?
Prima di tutto occorre precisare che non esistono, in letteratura scientifica,
indicatori specifici di natura psicologica relativi a violenza sessuale.
In ogni caso, lo psicologo deve acquisire il consenso informato alla prestazione
psicologica da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale,
solitamente entrambi i genitori.
Riferimenti: art. 5 c.d. / art. 31 c.d. / art. 18 Carta di Noto IV
Mi contatta l’avvocato del genitore di un mio assistito minore di età per richiedermi una relazione sullo stato di salute del giovane paziente da utilizzare per fini giudiziari. Posso procedere con la stesura della relazione?
La relazione dovrebbe essere richiesta dagli esercenti la responsabilità
genitoriale ai quali bisognerà direttamente consegnarla.
In ogni caso, all’avvocato non può essere fornita alcuna informazione,
nemmeno telefonicamente, sulla prestazione psicologica in corso o effettuata.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 31 c.d.
È corretto il comportamento dello psicologo che decide di frequentare un suo ex paziente/cliente, anche dopo tanti anni dal trattamento?
Secondo il codice deontologico è gravemente sanzionabile instaurare
“relazioni significative di natura personale, in particolare di natura
affettivo-sentimentale e/o sessuale” solo nel corso del rapporto professionale.
Riferimenti: art. 28 c.d.
Un paziente decide di portarmi doni e regali durante le feste. Posso accettarli?
Secondo il codice deontologico “nell’esercizio della sua professione allo
psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo
di prestazioni professionali”.
Riferimenti: art. 30 c.d.
Mi sono sempre occupato di psicologia del lavoro, se ricevo un incarico in ambito peritale posso accettarlo?
Nessuna norma lo vieta, ma il codice deontologico precisa che lo “psicologo
accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle
proprie competenze”.
Riferimenti:art. 5 c.d. / art. 37 c.d.
Può uno psicologo intervenire per modificare la terapia farmacologica di un paziente?
Assolutamente no.
Riferimenti:art. 37 c.d.
Cosa fare se, durante un trattamento, lo psicologo si rende conto che il paziente non trae alcun beneficio?
Qualora ci si renda conto che il trattamento psicologico in atto non produca
alcun beneficio per il paziente, lo psicologo valuta se interrompere
la prestazione e, se richiesto, “fornisce al paziente le informazioni necessarie
a ricercare altri e più adatti interventi”.
Riferimenti: art. 27 c.d.
Durante una CTU/Perizia/CT lo psicologo è tenuto a mantenere il segreto professionale?
Sì, è previsto dall’incarico peritale e dal Codice Deontologico mantenere
il segreto sulle operazioni peritali.
Riferimenti: art. 326 c.p. / art. 226 c.p.p. / art. 11 c.d.
Svolgo la funzione di CTU/Perito/CT, vengo contattato dai Servizi Sociali o da altro ente pubblico/privato al fine di ricevere informazioni sul caso. Potrei incorrere nella violazione di segreto professionale?
Sì, il CTU/Perito/CT è tenuto a mantenere il segreto sulle operazioni
peritali.
Riferimenti: art. 326 c.p. / art. 226 c.p.p. / art. 11 c.d.
Nel corso di una CTU/Perizia/CT lo psicologo che viene a conoscenza di un reato nei confronti della persona di minore età (o adulta) coinvolta nel procedimento ha l’obbligo di denunciare il fatto?
Sì, il CTU/Perito/CT incaricato dal Giudice o dal Pubblico Ministero
svolge funzione di Pubblico Ufficiale per cui ha l’obbligo di sporgere
denuncia (in questo caso non si tratta di referto) quando viene a conoscenza
di un reato perseguibile d’Ufficio nell’ambito del suo incarico.
Sarebbe sufficiente effettuare segnalazione formale (scritta) al Giudice/
Pubblico Ministero che gli ha conferito l’incarico.
Riferimenti: art. 361 c.p. / art. 331 c.p.p / art. 13 c.d.
Lo psicologo incaricato di partecipare ad una SIT oppure ad un’audizione in incidente probatorio/dibattimento di una persona offesa può intraprendere una prestazione professionale, successivamente, in ambito clinico con la stessa persona? E viceversa?
No, i due contesti sono differenti. Sarebbe preferibile mantenerli separati
Riferimenti: art. 26 c.d.
Uno psicologo può accettare l’incarico per partecipare ad una SIT o ad un’audizione in incidente probatorio/dibattimento se conosce personalmente la persona offesa?
No, lo psicologo “evita di assumere ruoli professionali e di compiere interventi
nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria,
qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne
la credibilità e l’efficacia”.
Riferimenti: art. 26 c.d.
Lo psicologo che partecipa alla SIT può, successivamente, effettuare l’audizione della persona offesa in incidente probatorio/dibattimento?
No, lo psicologo “evita di assumere ruoli professionali e di compiere interventi
nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria,
qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne
la credibilità e l’efficacia”.
Riferimenti: art. 26 c.d.
Svolgo l’attività di CTP per un cliente, posso prenderlo in carico, successivamente, in ambito clinico?
No, i due contesti sono differenti. Sarebbe preferibile mantenerli separati
Riferimenti: art. 11 c.d. / art. 26 c.d.
Posso svolgere il ruolo di CTP in ambito civile se, in precedenza, ho svolto quello di Perito in ambito penale? E viceversa?
Nessuna norma lo vieta, ma sarebbe preferibile evitare perché i due ambiti
si differenziano notevolmente. Le valutazioni dello psicologo potrebbero
risentire di influenze dovute alla conoscenza di informazioni pregresse
acquisite in un contesto peritale differente.
Riferimenti: art. 11 c.d. / art. 26 c.d.
Posso svolgere il ruolo di CTP per un cliente sia in ambito penale, sia in ambito civile contemporaneamente?
Nessuna norma lo vieta, ma sarebbe preferibile evitare perché i due ambiti
si differenziano notevolmente. Le valutazioni dello psicologo potrebbero
risentire di influenze dovute alla conoscenza di informazioni acquisite
in due contesti peritali differenti.
Riferimenti:art. 26 c.d.
Sono stato nominato CTU/Perito/CT, devo far firmare il consenso informato ai genitori prima di incontrare la persona minore di età coinvolta nel procedimento?
No, il consenso informato va acquisito solo nel contesto sanitario. Il consulente
è già autorizzato ex officio ad incontrare la persona minorenne
coinvolta nel procedimento.
Lo psicologo, in base all’età e al grado di discernimento, informa la persona minorenne della natura dell’incarico peritale e degli obiettivi.
Lo psicologo, in base all’età e al grado di discernimento, informa la persona minorenne della natura dell’incarico peritale e degli obiettivi.
Riferimenti: art. 31 c.d.
Le persone adulte, in caso di CTU/Perizia/CT, devono rilasciare il loro consenso informato?
No, il consenso informato va acquisito solo nel contesto sanitario.
Riferimenti: art. 24 c.d.
Un avvocato mi ha chiesto di poter leggere la bozza della mia CTP per supervisionarla ed eventualmente correggerla. È una richiesta legittima?
No, è necessario che lo psicologo mantenga sempre la sua autonomia
professionale.
Riferimenti: art. 6 c.d.
Siamo nell’ambito del contenzioso civile di separazione e affidamento. Può un Tribunale disporre un trattamento sanitario (sostegno psicologico/psicoterapia et similia) ad uno o entrambi i genitori?
Il Tribunale non può disporre/prescrivere/suggerire/invitare/ordinare
nessun trattamento sanitario su soggetti adulti. Lo psicologo, eventualmente,
seppur nominato dal Tribunale non ha nessun obbligo di aderire
a tale richiesta. Per approfondire l’argomento, si rimanda all’appendice
dal titolo “Documento sulle prestazioni sanitarie etero-determinate: diritto
alla salute e libertà di scelta”.
Riferimenti: art. 32 Cost. / art. 4 c.d. / art. 6 c.d. / art. 11 c.d. art. 18 c.d. / art. 24 c.d. / art. 27 c.d. / art. 39 c.d.
Può lo psicologo accettare incondizionatamente tutti i quesiti peritali?
Lo psicologo può suggerire al Giudice/Pubblico Ministero eventuali
modifiche/integrazioni dei quesiti peritali anche in occasione del conferimento
dell’incarico. Inoltre, nella relazione peritale è tenuto, eventualmente,
a spiegare il motivo per cui non può rispondere – o può rispondere
solo parzialmente – a determinati quesiti peritali.
Riferimenti:art. 5 c.d. / art. 6 c.d.
È possibile rispondere ad un quesito peritale, in ambito penale, in cui mi viene demandata una valutazione sugli indicatori specifici di violenza sessuale sulla persona offesa?
Già in fase di udienza di conferimento incarico è possibile riferire al Giudice/
Pubblico Ministero di non poter rispondere a tale quesito poiché
per la maggioritaria letteratura scientifica internazionale non esistono indicatori
specifici di violenza sessuale su persone adulte/minorenni. Nella
relazione peritale è tenuto, eventualmente, a spiegare il motivo per cui
non può rispondere – o può rispondere solo parzialmente – a determinati
quesiti peritali.
Riferimenti: art. 5 c.d. / art. 6 c.d. / art. 37 c.d. / art. 18 Carta di Noto IV
È possibile rispondere ad un quesito peritale, in ambito penale, in cui mi viene demandata una valutazione sulla presenza di vissuti traumatici direttamente riconducibili ad un evento di natura sessuale da parte della persona offesa?
Non esistono segnali psicologici, emotivi e comportamentali validamente
assumibili come rivelatori o “indicatori” di una vittimizzazione. Non è
scientificamente fondato identificare quadri clinici riconducibili ad una
specifica esperienza di abuso, né ritenere alcun sintomo prova di essi. Parimenti,
l’assenza di sintomatologia psicologica, emotiva e comportamentale
in capo al minore non può escluderli.
Riferimenti:art. 5 c.d. / art. 6 c.d. / art. 18 Carta di Noto IV
È possibile rispondere ad un quesito peritale, in ambito penale, in cui mi viene demandata una valutazione sulla veridicità/credibilità/attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa?
All’esperto non può essere demandato il compito di accertare la veridicità
e la validità del racconto o dei racconti resi; i metodi scientifici che sono
stati sviluppati non possono essere applicati all’accertamento della verità
fattuale della produzione narrativa del minore. La idoneità a testimoniare
non implica la veridicità e la credibilità della narrazione
Riferimenti:art. 5 c.d. / art. 6 c.d. / art. 37 c.d. / art. 15 Carta di Noto IV
Può un Giudice conferire incarico di CTU allo stesso psicologo che ha effettuato la mediazione familiare?
Nessuna norma lo vieta, ma sarebbe preferibile evitare, tenendo distinti
ruoli e funzioni.
Riferimenti: art. 26 c.d.
Come CTP posso criticare liberamente il collega CTU/Perito/CT/CTP?
No, bisogna prestare attenzione a non utilizzare termini e frasi offensive
nei confronti di colleghi.
Riferimenti:art. 33 c.d.
Può il CTP effettuare una prestazione professionale nei confronti della persona minorenne coinvolta nella CTU/Perizia/CT?
No, lo psicologo CTP non può intraprendere nessun rapporto professionale
con la persona minore d’età coinvolta nella CTU/Perizia/CT. Sarebbe
buona prassi che il CTP evitasse di incontrare, al di fuori del contesto
peritale, la persona minorenne coinvolta nel procedimento. Un esempio,
in tal senso, potrebbe rappresentare la premura e la cautela del CTP di
non incontrare la persona minorenne nemmeno nei momenti precedenti
gli incontri peritali.
Riferimenti: art. 230 c.p.p. / art. 201 c.p.c. / art. 5 c.d. / art. 26 c.d.
In qualità di CTU/Perito/CT/CTP posso avere accesso diretto alle persone di minore età coinvolte nel procedimento al di fuori di esso, ad esempio tramite e-mail o telefono?
No, mai.
Riferimenti: art. 228 c.p.p. / art. 194 c.p.c. / art. 5 c.d. / art. 26 c.d.
Ho avuto incarico da una scuola di svolgere attività di orientamento scolastico o di informazione sul tema del bullismo nei confronti di alcune classi di studenti. Sono tenuto a chiedere il consenso informato?
Sì, l’articolo 31 esplicita chiaramente che qualsiasi tipo di “prestazione
professionale” in cui sono coinvolte persone di minore età non può essere
effettuata senza il consenso da parte di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Tuttavia le attività di orientamento scolastico e di informazione
sul tema del bullismo non sono annoverabili nell’ambito sanitario.
Riferimenti:art. 31 c.d.
Che tipo di autorizzazione bisogna richiedere ai genitori nel caso di sportello d’ascolto in un istituto scolastico affinché i minori possano accedervi?
Lo sportello d’ascolto rappresenta un trattamento sanitario per cui è
necessario acquisire il consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità
genitoriale o la tutela. Lo psicologo dovrebbe acquisirlo incontrando
personalmente tutti i soggetti adulti interessati e rendendosi
disponibile per eventuali chiarimenti. È caldamente sconsigliato delegare
la segreteria dell’istituto scolastico o soggetti terzi all’acquisizione del
consenso informato.
Riferimenti:art. 31 c.d.
Uno studente minore di età si presenta allo sportello d’ascolto senza che i genitori abbiano prestato il consenso informato, che fare?
Lo psicologo sprovvisto di un consenso informato da parte di chi esercita
la responsabilità genitoriale non può intraprendere alcuna prestazione
professionale con la persona minorenne.
È possibile informare il dirigente scolastico che a sua volta può convocare
i genitori dello studente.
Riferimenti:art. 31 c.d.
Lo psicologo scolastico ricopre la funzione di Pubblico Ufficiale?
Sì.
Riferimenti: Cass. Penale, Sez. V, sent. n. 40291/17, Pres. Fumo, Rel. Morelli
Nell’ambito dell’attività di sportello d’ascolto, lo psicologo viene a conoscenza di un’ipotesi di reato nei confronti di uno studente minorenne. Come procedere?
Lo psicologo impegnato in un’attività di sportello d’ascolto (ambito sanitario)
ricopre la funzione di Pubblico Ufficiale per cui, ricevuta un’informazione
riguardante un’ipotesi di reato, ha l’obbligo di referto.
Riferimenti: art. 331 c.p. / art. 365 c.p. /art. 334 c.p.p. /art. 361 c.p.p.art. 13 c.d.
Lo psicologo dovrebbe richiedere il consenso informato ai genitori anche nel caso in cui dovesse svolgere nelle classi attività di sola osservazione del comportamento degli alunni?
Sì, l’attività di “osservazione” corrisponde ad un trattamento sanitario
che richiede l’acquisizione del consenso informato.
Riferimenti: Cass. Penale, Sez. V, sent. n. 40291/17, Pres. Fumo, Rel.
Morelli / art. 31 c.d.
Svolgo un progetto sulla prevenzione in tema di bullismo all’interno della scuola insieme a genitori, insegnanti e studenti. Per poter interagire con gli studenti, dovrei acquisire il consenso informato dei genitori?
In realtà, lo psicologo dovrebbe acquisire il consenso informato da parte
di tutti i soggetti coinvolti nel progetto che rientra in un ambito sanitario.
Riferimenti: art. 24 c.d. / art. 31 c.d.
Mi occupo di psicologia dello sport. Come mi regolo con l’acquisizione del consenso informato nei confronti di persone minori d’età?
Allo stesso modo della psicologia scolastica. È necessario acquisire il consenso
informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la
tutela. Anche la sola attività di “osservazione” prevede l’acquisizione del
consenso informato che va sempre acquisito direttamente dallo psicologo
da parte di chi sia legittimato a prestarlo
Riferimenti: art. 31 c.d.
Cosa si intende per counseling?
La consulenza psicologica (o counseling) comprende tutte le attività caratterizzanti
la professione psicologica, e cioè l’ascolto, la definizione del
problema e la valutazione, l’empowerment, necessari alla formulazione
dell’eventuale, successiva, diagnosi. Lo scopo è sostenere, motivare, abilitare
o riabilitare il soggetto, all’interno della propria rete affettiva, relazionale
e valoriale, al fine anche di esplorare difficoltà relative a processi evolutivi
o involutivi, fasi di transizione e stati di crisi anche legati ai cicli di
vita, rinforzando capacità di scelta, di problem solving o di cambiamento.
Riferimenti: “La professione di psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti
ed atti tipici” a cura del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Psicologi – 05/06/15 – Prot. n. 15000174
Posso insegnare l’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento del counseling a persone estranee alla professione quali pedagostisti, assistenti sociali, educatori, insegnanti ecc.?
No, tale insegnamento costituirebbe violazione grave.
Riferimenti:art. 21 c.d.
Un genitore mi contatta per prendere un appuntamento con il figlio minorenne omosessuale. La sua richiesta è di fargli cambiare idea sull’orientamento sessuale, trasformandolo in eterosessuale. Come procedo?
Lo psicologo “non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità,
estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza,
orientamento sessuale, disabilità”. Le “terapie riparative” sono vietate e
rappresentano una grave violazione.
Riferimenti: art. 4 c.d.
LEGENDA
c.d. Codice Deontologico
art. Articolo
Cost. Costituzione
L. Legge
Cass. Cassazione
sez. Sezione
sent. Sentenza
Pres. Presidente
Rel. Relatore
c.p. Codice Penale
c.p.p. Codice Procedura Penale
c.c. Codice Civile
c.p.c. Codice Procedura Civile
CTU Consulente Tecnico di Ufficio
CTP Consulente Tecnico di Parte
SIT Sommarie Informazioni Testimoniali
P.U. Pubblico Ufficiale
CT Consulente Tecnico (per la Procura della Repubblica)
si suggerisce una consulenza presso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza