Sistema tessera sanitaria
Nuovo termine per l’invio dei dati Sistema Tessera Sanitaria : 2021 la trasmissione dei dati con cadenza mensile.
L’obbligo di invio delle spese sanitarie sostenute dai propri clienti era fissato al 31 gennaio di ogni anno e così sarà anche per le spese sostenute nel corso del 2020, che dovranno essere trasmesse al Sistema TS entro il 31 gennaio 2021.A partire dal 2021 l’adempimento dovrà esser osservato mensilmente; in particolare, la trasmissione delle spese al Sistema TS dovrà avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui le stesse vengono sostenute. ( Es. le spese sostenute dal paziente a gennaio 2021 dovranno essere trasmesse dal professionista al Sistema TS entro il 28 febbraio 2021).
Nuove informazioni da integrare per la trasmissione
Con riferimento alle spese per prestazioni sanitarie effettuate dal 1° gennaio 2021, ai fini della trasmissione al Sistema TS dovranno essere indicati tre nuovi dati, cioè:- tipo di documento fiscale;
- aliquota iva o “natura iva” della prestazione (esente);
- indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cliente alla disponibilità dei dati all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata: in questa fattispecie, i dati dovranno essere inviati al Sistema TS senza indicazione del codice fiscale del cliente.
Normativa di riferimento
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 19 ottobre 2020: Adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie. (20A05834) (GU Serie Generale n.270 del 29-10-2020)Aggiornamento 12 Febbraio
Invio dei dati al Sistema TS con cadenza semestrale per le spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno 2021. L’invio mensile dei dati si applicherà solo a partire dal prossimo 1° gennaio 2022.Con riferimento all’anno 2021 la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle fatture emesse a fronte di prestazioni sanitarie dovrà avvenire con cadenza semestrale invece che mensile, tenendo conto, come data di riferimento per l’invio, della data di pagamento della fattura e non della data di emissione della stessa.
Alla luce delle modifiche apportate dal DM 29 gennaio 2021:
- La decorrenza della periodicità mensile di invio viene differita di un anno, in quanto si applicherà “alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022”;
- In via transitoria, per le spese sostenute nel 2021 viene introdotta una periodicità semestrale.
- Il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno);
- Il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre 2021 (luglio-dicembre).
Esempio :
- se una fattura viene emessa entro il 30 giugno 2021 e viene pagata nel mese di luglio 2021, l’invio dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2022;
- se una fattura viene emesse entro il 31 dicembre 2021 e viene pagata nel mese di gennaio 2022, l’invio dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2022.
Aggiornamento 8 Febbraio
E' appena stata pubblicata in Gazzetta la disposizione per la quale l’invio dei dati delle fatture emesse al Sistema TS per il 2021 sarà semestrale. L’invio mensile partirà dal 2022.Nuove scadenze per invio dati a sistema Tessera Sanitaria
4 febbraio 2021 Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ragioniere generale dello Stato del 29/1/2021 sono state apportate delle modifiche al decreto 19/10/2020.
In particolare il recente Decreto ha modificato nuovamente la periodicità di trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria, prevedendo, per il 2021 una scadenza semestrale.
I dati relativi al primo e al secondo semestre 2021 dovranno essere trasmessi rispettivamente entro il 31/7/2021 ed entro il 31/1/2022
Resta, invece, confermata, la cadenza mensile di invio dei dati a decorrere dal 2022.
PIÙ TEMPO PER L’INVIO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE: LA SCADENZA È L’8 FEBBRAIO
I soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie avranno più tempo per inviare i dati relativi al 2020. Gli operatori, infatti, rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio, avranno 8 giorni in più per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2020. L’estensione del termine va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie, anche in considerazione delle criticità tecniche di trasmissione riscontrate nei giorni scorsi. La proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2020, da parte di tutti i soggetti tenuti a tale obbligo.Cambiano i tempi per l’opposizione all’utilizzo dei dati – In osservanza del sistema di tutela della privacy approvato, è prorogato anche il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2020 per l’elaborazione del 730 precompilato. Coloro che vorranno esercitare la facoltà di opposizione potranno quindi trasmettere il modello direttamente all’Agenzia delle Entrate fino all’8 febbraio 2021 oppure accedere, dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021, direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).
AGGIORNAMENTI DAL CNOP
20 gennaio 2021 – Il Ministero dell’Economia delle Finanze, con il decreto del 19 ottobre 2020, ha introdotto una serie di novità in ordine all’adempimento dell’obbligo di trasmissione delle spese al Sistema Tessera Sanitaria.La modifica di maggiore impatto è quella relativa alla cadenza di invio, la trasmissione telematica, infatti, non sarà più annuale, ma mensile.
Finora il termine di trasmissione delle spese sanitarie sostenute dai propri clienti era fissato al 31 gennaio di ogni anno, ed infatti le spese sostenute nel corso del 2020 dovranno essere comunicate entro il prossimo 31 gennaio 2021.
Invece, le spese sanitarie sostenute dai clienti a partire dal 1° gennaio 2021, dovranno essere comunicate mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello di sostenimento; così, per le spese sostenute nel mese di gennaio 2021, la trasmissione al sistema TS andrà effettuata entro il 28 febbraio 2021 (che diventa il 1 marzo, cadendo la scadenza di domenica)
Il decreto citato ha anche previsto una serie di informazioni aggiuntive da fornire.
Per ciascuna spesa, oltre alle informazioni già previste, andranno comunicati anche i seguenti dati:- tipo di documento fiscale (ad esempio fattura, ricevuta fiscale ecc);
- aliquota iva o natura iva della prestazione (ad esempio esente);
Un’ultima annotazione riguarda le fatture dei professionisti verso le pubbliche amministrazioni, un caso molto particolare: il decreto del Ministero dell’Economia 132/2020 restringe le situazioni in cui la Pubblica amministrazione come committente può rifiutare questi documenti.
Non ci saranno più mancati invii perché il sistema si blocca su “parcella” come sinonimo di “fattura” o perché il professionista ha corretto un dato. La fattura sarà rifiutata nel 2021 solo per il destinatario errato, per l’omessa od errata indicazione del codice identificativo di gara o del codice unico di progetto o per l’omessa od errata indicazione del numero e/o data della determina regionale di impegno di spesa.
Storia e normativa pregressa
Il Sistema Tessera Sanitaria è gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ed è pensato per mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il Decreto del 1 settembre 2016 dal titolo "Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata" stabilisce che anche gli psicologi siano obbligati alla comunicazione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche. Tale obbligo rientra nella più ampia riforma del sistema fiscale nazionale che prevede che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione di ciascun contribuente il modello 730 precompilato. All’interno di tale modello sono inserite, tra gli oneri detraibili, le spese sanitarie nelle quali rientrano anche quelle psicologiche/psicoterapeutiche.
Di seguito un sunto sui passaggi da seguire in merito a questo importante obbligo informativo.
COME ACCREDITARSI AL PORTALE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA
Entro il 30/10/2016 i professionisti devono accreditarsi sul portale del Sistema Tessera Sanitaria. Per farlo è necessario accedere alla Home Page del sito del portale e seguire il percorso: 730-Spese Sanitarie > Registrazione/Accreditamento al Sistema TS > Registrazione per la richiesta delle credenziali del sistema TS e procedere con la compilazione dei vari campi richiesti.
Per accreditarsi i professionisti devono avere a portata di mano i seguenti dati:
- Il numero della propria partita IVA
- Il proprio codice fiscale
- Il numero della propria tessera sanitaria
- La data di scadenza della propria tessera sanitaria
- L'indirizzo della propria casella PEC (per chi ancora non ce l'avesse ricordiamo le istruzioni pubblicate in questa pagina dedicata)
- Il proprio numero di iscrizione all'albo (consultabile sull'Albo online)
- La data di iscrizione all'albo (consultabile sull'Albo online)
COME TRASMETTERE LE SPESE SANITARIE DEI PROPRI PAZIENTI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA
Entro il prossimo 31 gennaio 2017 i professionisti dovranno comunicare i seguenti dati inerenti le prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche effettuate nell'anno 2016
- Codice fiscale del contribuente/familiare a carico
- Codice fiscale/partita IVA, cognome e nome/denominazione del soggetto che ha emesso la fattura (psicologo)
- Data del documento fiscale attestante la spesa
- Tipologia della spesa
- Importo della spesa
COME RACCOGLIERE LE OPPOSIZIONI ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA
E' importante sapere che il paziente può opporsi alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle proprie spese sanitarie. In questo caso, a partire dal 14 novembre 2016 tale opposizione potrà essere annotata da parte dello psicologo sulla fattura stessa al momento della sua emissione. A tal fine si propone di riportare (anche tramite timbro) la seguente dicitura:
"I dati del presente documento non sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione del mod. 730 / UNICO precompilato per opposizione del cliente ex DM 31.7.2015 e art. 7, D.Lgs. n. 196/2003".
Per quanto riguarda le fatture emesse fino al 13 novembre 2016 il professionista deve obbligatoriamente comunicarne i dati al Sistema Tessera sanitaria. In tali casi il paziente che volesse avvalersi del diritto di opposizione dovrà comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate la tipologia di spesa da escludere secondo le modalità più sotto indicate.
La procedura di opposizione sarà ripetibile seguendo le stesse modalità più sotto indicate negli anni successivi nel caso in cui il paziente non abbia espresso la volontà di opposizione direttamente al professionista.
Ci sono varie modalità per comunicare l’opposizione da parte del paziente:
Fino al 31 gennaio 2017- telefonando a un centro di assistenza multicanale (848.800.444 da fisso, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero) quindi senza utilizzare il modello scritto, ma indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza
- compilando l’apposito modello e consegnandolo, assieme alla fotocopia del documento d’identità:
- via mail opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it
- a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate
- via posta all’indirizzo Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma
accedendo all’Area Riservata del sito del Sistema Tessera Sanitaria, consultando l’elenco delle spase sanitarie e selezionando le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione.
Si rimanda alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori specificazioni.