Adempimenti pubblici dipendenti
Il dipendente pubblico, oltre all’attività di lavoro subordinato svolta a qualsiasi titolo, per svolgere anche un’attività di lavoro autonomo o occasionale, deve avere un contratto di lavoro part-time non superiore al 50% dell’orario ordinario ed essere debitamente autorizzato dall’Ente.
I dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale nel ruolo di psicologi svolgono la libera professione in attività intramuraria all’interno della struttura ospedaliera o extramuraria al di fuori al di fuori della struttura ospedaliera.
Tutti i dipendenti pubblici sono tenuti a comunicare all’Ordine l’autorizzazione all’esercizio della libera professione rilasciata dall’Amministrazione Pubblica.
I dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale nel ruolo di psicologi svolgono la libera professione in attività intramuraria all’interno della struttura ospedaliera o extramuraria al di fuori al di fuori della struttura ospedaliera.
Tutti i dipendenti pubblici sono tenuti a comunicare all’Ordine l’autorizzazione all’esercizio della libera professione rilasciata dall’Amministrazione Pubblica.
Riferimenti normativi
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112
- (Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)
- Legge 56/89 - Ordinamento della professione di psicologo
Articolo 8. Modalità di iscrizione all'albo
- Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.
- I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro consentito l'esercizio della libera professione.
- Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.
Articolo 11. Cancellazione dall'albo
- Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo: a) nei casi di rinuncia dell'iscritto; b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità; c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.
- Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.