Lo psicologo: leggi 56/1989 e 3/2018
E' utile chiarire le competenze e le attività proprie della professione di psicologo e le caratteristiche dell’attività psicoterapeutica.
La professione di psicologo è regolamentata dalla legge 56/1989 e dalla legge 3/2018. La psicoterapia, che è un’attività compresa nelle professioni di psicologo o medico e non una professione autonoma, è regolamentata dall’articolo 3 della legge 56/1989.
Lo psicologo è un professionista sanitario (Legge 3/2018), le cui attività professionali comprendono la prevenzione, la diagnosi, l’abilitazione, la riabilitazione e il sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità (Legge 56/1989).
L’attività dello psicologo - specializzato o meno in psicoterapia - si svolge quindi sia in contesto clinico che non clinico, anche in presenza di sintomatologie psicopatologiche, e prevede una propria autonomia professionale.
La psicoterapia è invece attività specialistica che può essere svolta da psicologi o da medici che abbiano frequentato un percorso specialistico post-lauream (art. 3 Legge 56/1989).
Non è ammissibile una lettura per cui lo psicologo sprovvisto di specializzazione in psicoterapia non possa svolgere attività clinica o sanitaria, o non potrebbe svolgerla in autonomia.
Lo psicologo, ancorché non specializzato in psicoterapia, per normativa e per prassi consolidata della comunità professionale può svolgere in autonomia attività cliniche, anche con utenti portatori di sintomatologia.
I limiti di tali attività sono definite dalla legge 56/1989 e dall’articolo 5 del Codice Deontologico, che prescrive di utilizzare solo strumenti teorici e pratici per cui ha adeguata competenza.