Certificazione Dei Crediti Ecm Agli Iscritti
Il Co.Ge.A.P.S. ha creato una struttura professionale e tecnologica in grado di supportare sia i professionisti che gli Ordini, al fine di consentire agevolmente la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo a partire dal triennio 2011-2013.
Tale struttura, centralizzata, permetterà tutte quelle attività che rappresentano la fase istruttoria del processo di certificazione in modo da predisporre uniformemente il certificato di ogni singolo iscritto.
Il Co.Ge:A.P.S. per certificare ciascun iscritto ha istruito la singola posizione del soggetto e in tal modo si rapporterà direttamente con il professionista.
Il professionista potrà quindi comunicare direttamente con il Co.Ge.A.P.S. dalla propria area riservata del portale del Consorzio, oppure via mail e/o telefono.
CERTIFICAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO
La Certificazione dei crediti costituisce un punto cardine del Programma nazionale ECM.Certificare l’aggiornamento del professionista sanitario significa infatti certificarne il rispetto dell’obbligo formativo, principio alla base dello stesso sistema ECM.
La Certificazione dei crediti trova dunque le proprie basi nell’Anagrafe della partecipazione ECM.
La logica della certificazione non potrà prescindere dal raffronto tra l’obbligo formativo e la formazione effettuata, in conformità con le norme.
Proprio in tema di certificazione è opportuno sottolineare la differenza tra l’attestazione delle partecipazioni e la certificazione del professionista per il triennio formativo di riferimento.
L’Ordine al professionista potrà rilasciare
- un Attestato delle attività ECM;
- un Certificato di soddisfacimento dell’obbligo formativo solo su base triennale e solo se nell’acquisizione dei crediti vengono soddisfatte tutte le regole definite dalla normativa - Accordo Stato-Regioni - per il triennio che si vorrà certificare.
Infine è utile ricordare che i Certificati (e/o gli attestati) ECM, come tutte le analoghe certificazioni, hanno 6 mesi di validità e non possono essere prodotti nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Essi possono essere utilizzati dal professionista per auto dichiarare il proprio stato formativo per i successivi sei mesi.
La eventuale verifica di posizioni individuali, richiesta talvolta dalle Pubbliche Amministrazioni per il tramite dell’Ufficio Responsabile dell’Ordine deve avvenire nel momento in cui essa si palesa e non può che fare riferimento a quanto risulta alla data della interrogazione della banca dati Co.Ge.A.P.S.
DEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA SANITARIO
Tutte le richieste relative a Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione sono specifico interesse e responsabilità del professionista e vanno inoltrate all’Ordine o al Co.Ge.A.P.S. secondo le procedure previste. L’attribuzione di tali crediti non è automatica ma va richiesta dal professionista per l’inserimento nell’Anagrafe dei crediti ECM.
Ad esempio, può essere effettuata direttamente dall’interessato al Co.Ge.A.P.S.
- la richiesta di esonero per la frequenza di una scuola di specializzazione post-lauream o di un master universitario
- l'attribuzione dei crediti per le attività di tutoring
- la richiesta di esenzione per i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito dei casi previsti dalla normativa Ecm
- l'attribuzione di crediti acquisiti per la formazione all’estero
- l'attribuzione di crediti individuali per autoapprendimento
- Crediti ECM individuali per pubblicazioni scientifiche
- Rettifiche per errori/difformità nei dati trasmessi dai Provider relativamente a crediti ECM di eventi accreditati
È responsabilità del singolo professionista dare comunicazione dell’acquisizione di crediti individuali all’Ordine di appartenenza oppure al Co.Ge.A.P.S.
ADEMPIMENTI DELL’ORDINE
Nel database del Co.Ge.A.P.S. sono quindi già presenti tutte le informazioni relative alle partecipazioni ECM organizzate dai Provider.Sarà compito anche degli Ordini, secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni, la registrazione delle altre tipologie di Crediti.
Le attività collegate alla certificazione dei Crediti che spettano agli Ordini sono dunque varie e complesse. Di seguito gli adempimenti in materia di registrazione di crediti ECM individuali che possono essere richiesti all’Ordine oppure al Co.Ge.A.P.S.:
- Esoneri
- Esenzioni
- Tutoraggio individuale
- Crediti per formazione all’estero
- Crediti individuali per autoapprendimento /Liberi professionisti
- Attribuzione dei crediti periodo 2008/2013 ma non registrati nella banca dati Co.Ge.A.P.S
- Crediti individuali per autoapprendimento /Liberi professionisti
- Attribuzione dei crediti periodo 2008/2013 ma non registrati nella banca dati Co.Ge.A.P.S
- Attività di docenza ante 31.12.2010
- Pubblicazioni scientifiche
È responsabilità del singolo professionista dare comunicazione dell’acquisizione di Crediti individuali come sopra indicati all’Ordine di appartenenza. Tali crediti una volta attribuiti dall’Ordine verranno attestati, registrati e trasmessi al Co.Ge.A.P.S.
Per le richieste all’Ordine consultare la modulistica presente sul sito web cliccando qui.
INFO
Per info rivolgersi alla sede Amministrativa dell’Ordine sita in Pescara in Via Lungaterno Sud, 86.L’Ufficio osserva i seguenti orari:
- Martedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
- Giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
L’impiegata addetta all’Ufficio può essere contattata negli stessi giorni e agli stessi orari al seguente recapito telefonico: 085/4462930 fax:085/4462930
Indirizzo Mail: segreteriape@ordinepsicologiabruzzo.it
Pec: psicologi.abruzzo.pe@psypec.it