Psicologia Scolastica

Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo
Consiglio Regionale
Via G Carducci 11 L'Aquila


DELIBERA N. 6 DEL 27.06.2016
OGGETTO: Istituzione elenco Psicologi scolastici e istituzione elenco Psicologi delle organizzazioni e del lavoro

Il Consiglio

  • Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della professione di psicologo" che all'art. 12 comma II lett. c) recita: "il Consiglio… provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine…";
  • Considerata la mission del Consiglio dell'Ordine di promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione oltreché favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
  • Visto il verbale delibera del 27/11/2010, con il quale il Consiglio ha approvato l'istituzione di settori di competenza della professione;
  • Nell'ottica di promozione, implementazione delle competenze e disseminazione di buone prassi professionali;
  • Visto il protocollo d'intesa stipulato dal nostro Ordine con il Miur – USR Abruzzo e con la Fondazione dell'Ordine degli Psicologi Onlus in data 13 luglio 2015;
  • Visto il protocollo d'Intesa intercorso tra il Cnop e il Corpo Forestale dello Stato Ispettorato generale del 21/10/2014 e il Protocollo d'Intesa intercorso tra il Cnop e la Guardia di Finanza del 18 maggio 2009
  • Ritenuto di istituire un elenco di competenze in Psicologia Scolastica presso l'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo;
  • Ritenuto di istituire un elenco di competenze in Psicologia delle Organizzazioni e del lavoro presso l'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo;
  • Ritenuto che gli elenchi in oggetto hanno finalità esclusiva di pubblicizzazione sul sito istituzionali dei professionisti psicologi abruzzesi con competenze specifiche e/o certificate in un settore specifico da mettere a disposizione degli enti pubblici e privati, associazioni, Istituzioni scolastiche e altri professionisti;
  • Considerato che il mancato inserimento nell'elenco non costituisce una limitazione all'esercizio delle attività professionali nei confronti degli iscritti all'Ordine, fermo restando le disposizioni in materia deontologica;

DELIBERA

  1. L'istituzione degli elenchi degli Psicologi Scolastici e degli Psicologi delle Organizzazioni e del lavoro presso la sezione A dell'Albo degli Psicologi della regione Abruzzo;
  2. L'individuazione dei seguenti requisiti per l'inserimento nell'elenco degli Psicologi scolastici:
    1. Laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in Psicologia;
    2. Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo attestata per almeno 5 anni;
    3. Specializzazione nell'ambito della psicologia scolastica o Dsa/Bes e/o minimo 5 anni di certificata esperienza nell'ambito della psicologia scolastica
    4. Rientrano in tale ultimo ambito, minimo 5 anni di certificata esperienza nell'ambito della psicologia scolastica, gli incarichi professionali, i contratti di docenza, le esperienze lavorative con rapporti di lavoro flessibile co.co.co o di libera professione, anche con fondi regionali o provenienti da altri Enti nell'ambito richiesto;
  3. L'individuazione dei seguenti requisiti per l'inserimento nell'elenco degli Psicologi delle Organizzazioni e del lavoro:
    1. Laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in Psicologia;
    2. Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo attestata per almeno 5 anni;
    3. Specializzazione nell'ambito della psicologia delle Organizzazioni e del lavoro e/o minimo 5 anni di certificata esperienza nell'ambito della psicologia Organizzazioni e del lavoro
    4. Rientrano in tale ultimo ambito, minimo 5 anni di certificata esperienza nell'ambito della psicologia scolastica, gli incarichi professionali, i contratti di docenza, le esperienze lavorative con rapporti di lavoro flessibile co.co.co o di libera professione, anche con fondi regionali o provenienti da altri Enti nell'ambito richiesto;
  4. L'adesione all'elenco è libera, volontaria e senza oneri per gli iscritti;
  5. All'atto di inclusione negli elenchi in parola, previa valutazione dei titoli come sopra indicati ai punti 2 e 3, l'iscritto si impegna a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento nella disciplina secondo il dettato deontologico e le norme di legge in materia
  6. A verifica biennale, in assenza di documentato aggiornamento, l'Ordine provvede alla cancellazione dall'elenco;
  7. Gli elenchi in oggetto hanno finalità esclusiva di pubblicizzazione sul sito istituzionali dei professionisti psicologi abruzzesi con competenze specifiche e/o certificate in un settore specifico da mettere a disposizione degli Enti pubblici e privati, associazioni, Istituzioni scolastiche e altri professionisti e che il mancato inserimento nell'elenco non costituisce una limitazione all'esercizio delle attività professionali nei confronti degli iscritti all'Ordine, fermo restando le disposizioni in materia deontologica

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