Domande e risposte frequenti ECM

Di seguito potetete trovare alcune FAQ sulla formazione continua ECM. La sezione sarà costantemente aggiornata ed, in ogni caso, il professionista ha la possibilità di formulare e leggere quesiti specifici nella sezione in Area Riservata

Non trovo la risposta ad un mio quesito ECM. A chi posso rivolgerlo?

L’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo ha messo a disposizione una sezione "Quesiti ECM" a risposta diretta con accesso dall’Area Riservata da parte degli iscritti. Tutti i dettagli cliccando qui

Chi è soggetto all'obbligo ECM?

Destinatario della Formazione Continua attraverso il sistema ECM è chiunque eserciti una delle seguenti professioni (in ordine alfabetico):
  • Assistente sanitario
  • Biologo
  • Chimico
  • Dietista
  • Educatore professionale
  • Farmacista
  • Fisico
  • Fisioterapista
  • Igienista dentale
  • Infermiere
  • Infermiere pediatrico
  • Logopedista
  • Medico chirurgo
  • Odontoiatra
  • Ortottista/assistente di oftalmologia
  • Ostetrica/o
  • Podologo
  • Psicologo
  • Tecnico audiometrista
  • Tecnico audioprotesista
  • Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
  • Tecnico della prevenzione nell´ambiente e nei luoghi di lavoro
  • Tecnico della riabilitazione psichiatrica
  • Tecnico di neurofisiopatologia
  • Tecnico ortopedico
  • Tecnico sanitario di radiologia medica
  • Tecnico sanitario laboratorio biomedico
  • Terapista della neuro e psicomotricità dell´età evolutiva
  • Terapista occupazionale
  • Veterinario

L'obbligo ECM riguarda anche i liberi professionisti?

Il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti, che possono trovare in esso un metodo di formazione continua e uno strumento di attestazione della propria costante riqualificazione professionale.

Delibera sull’obbligo formativo per la professione dello Psicologo
18 Giugno 2020
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 10 giugno u.s., ha adottato la delibera in cui ribadisce che a decorrere dal triennio 2020- 22 tutti gli psicologi sono soggetti all'obbligo formativo ECM secondo la normativa vigente.

Quando inizia l’obbligo ECM?

Per i liberi professionisti iscritti all’Albo degli psicologi l’obbligo decorre dal 1 gennaio 2020, salvo eventuali altre disposizioni del Ministero della Salute.
Si deve prendere come riferimento il paragrafo 1.2 (Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:
Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente ( Legge 3/2018 ).
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.
Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.
Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.
Si verifichi anche il comma 4 della Delibera della CNFC del 27/09/2018:
Ai fini di un ulteriore chiarimento rispetto a quanto riportato nell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 relativamente alla decorrenza dell'obbligo di formazione continua, si specifica che tale obbligo decorre, per i professionisti riguardo ai quali l'acquisizione del titolo abilitante (Esame di Stato) non è sufficiente per esercitare la professione, dal 1° gennaio successivo al contestuale possesso del titolo abilitante necessario per l'esercizio dell'attività sanitaria ed alla successiva iscrizione ad un Ordine professionale. In tali casi si deve intendere, pertanto, che l'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo dalla data di prima iscrizione all'Ordine. Per le professioni il cui esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era precedentemente subordinato all'iscrizione ad Ordini, Collegi o Associazioni, l'obbligo di formazione decorre comunque dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l'iscrizione all'Ordine

Quanti crediti Ecm bisogna acquisire ogni anno?

Il sistema ECM è strutturato in trienni (adesso è in vigore il triennio 2020/2022) e l’obbligo formativo standard è pari a 50 crediti all’anno, per un totale di 150 crediti nel triennio, con alcune variabili. Al netto di esoneri ed esenzioni, è stato abolito rispetto al triennio precedente il numero minimo (25) e massimo (75) di crediti conseguibili per ciascun anno, ma viene considerato il raggiungimento dei 150 crediti nel triennio.

Quali sono le tipologie di esonero e di esenzione previste dalle normative ECM?

Per gli esoneri si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.1 (Esoneri) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:

L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.
La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.
La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista (Allegato IX) ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:
- laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
- corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;
- corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti".
I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.
La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.

La misura dell’esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell’ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero. L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
La CNFC valuta le istanze di esonero non previste dal presente paragrafo (Allegato XI), applicando, le misure medesime di calcolo di cui sopra.

Per le esenzioni si deve prendere come riferimento il paragrafo 4.2 (Esenzioni) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:

L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale (Allegato X) e costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:
a) congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
c) congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
h) assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
i) richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
j) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
k) aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
m) professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
n) congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
o) professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.
Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili.
L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
La CNFC valuta le ipotesi di esenzione non previste dal presente paragrafo (Allegato XI). I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM. Nel sistema anagrafico COGEAPS, l’esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell’attività professionale di cui all’istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l’attività professionale nel mese x dell’anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).

Come faccio a richiedere l’esonero, l’esenzione, i crediti per il tutoring, autoformazione, riconoscimento crediti esteri, crediti per pubblicazioni?

Per queste tipologie le richieste possono essere inoltrate all’Ordine con la modulistica presente sul sito seguendo le procedure previste cliccando qui oppure con la modulistica reperibile dal sito Agenas  operando la richiesta direttamente dalla propria pagina personale del portale nel sistema anagrafico COGEAPS

Ho frequentato un evento ecm organizzato da un Provider devo trasmettere a qualche Ente di riferimento l’attestato dei crediti?

No, l’attestato deve essere conservato dal professionista, il Provider provvede all’inserimento dei crediti acquisiti dal discente

Sono stato docente ad un evento ecm organizzato da un Provider devo trasmettere a qualche Ente di riferimento l’attestato dei crediti?

No, l’attestato deve essere conservato dal professionista, il Provider provvede all’inserimento dei crediti acquisiti in qualità di docente.

Come faccio a conoscere i crediti che ho acquisito?

Dalla propria pagina personale previa registrazione al sistema anagrafico COGEAPS, tenendo presente che i crediti acquisiti in un evento organizzato da Provider vengono allineati non prima di 90 giorni dalla fine dell’evento.
Lo stesso vale per le Fad e per i tempi di lavorazione delle varie richieste di esonero, esenzione etc da parte del COGEAPS.

Frequento una scuola di specializzazione o un master quando devo chiedere l’esonero?

Tutte le tipologie di esonero previste per motivi di studio vanno inoltrate alla fine dell’anno solare con apposita certificazione indicando inizio gg/mm/aa e fine gg/mm/aa .

Possono essere richiesti esoneri o le esenzioni non previste dalla casistica riportata sul Manuale?

Si, utilizzare la modulistica reperibile qui

Ci sono dei limiti all’acquisizione dei crediti mediante corsi FAD?

No, non c'è nessun limite. E' possibile soddisfare il 100% del proprio fabbisogno formativo attraverso la partecipazione a corsi FAD.

Ci sono dei limiti all’acquisizione di crediti con altre modalità (tutoraggio, autoformazione, ecc..)?

Il professionista deve assolvere almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM.
Inoltre i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.

Ci sono dei limiti all’acquisizione di crediti mediante la partecipazione a corsi sponsorizzati?

La limitazione riguarda tutti i corsi in cui la partecipazione avviene con il supporto economico totale o parziale (per iscrizione, viaggi, spese di permanenza, etc.) di uno sponsor commerciale. In questa situazione potrebbe realizzarsi una situazione di condizionamento, più o meno esplicito, del professionista da parte dello sponsor commerciale. Potrebbe anche realizzarsi una selezione dell’utenza di un evento formativo basata non esclusivamente sulle priorità di aggiornamento dei professionisti della sanità. Per questi motivi la CNFC ha deliberato di limitare il reclutamento diretto da parte di sponsor commerciali. al massimo ad un terzo del fabbisogno triennale complessivo (es: max 50 crediti su 150).

Chi lavora part-time deve comunque acquisire il totale dei crediti?

Sì, la partecipazione alle attività di formazione continua è un requisito indispensabile per lo svolgimento della professione.

Chi non esercita la professione deve comunque acquisire il totale dei crediti?

Fermo restante che l’obbligo di formazione continua deriva dall’art.5 del Codice deontologico degli psicologi italiani, Al momento la disciplina del sistema ECM non prevede esonero per tali posizioni, rimane il principio che la partecipazione alle attività di formazione continua è un requisito indispensabile per mantenere aggiornate le competenze per lo svolgimento della professione in un prossimo futuro.

Esercito anche un’altra professione sanitaria e osservo l’adempimento dei crediti previsti per la professione che esercito, devo assolvere i crediti in quanto iscritto all’Albo degli Psicologi?

Al momento la disciplina non prevede esoneri, chi ha una posizione particolare potrebbe porre una richiesta alla CNFC. Maggiori informazioni qui

A chi compete la certificazione dei crediti formativi acquisiti?

La certificazione compete esclusivamente all’Ordine di appartenenza del partecipante all’evento. Spetta al Provider inviare i dati al COGEAPS che li rende disponibili alle suddette istituzioni per la certificazione.

Che differenza c’è tra i crediti acquisiti da Provider accreditati a livello nazionale e da Provider accreditati a livello regionale?

I provider accreditati a livello nazionale, così come quelli accreditati a livello regionale erogano crediti ECM validi per l’assolvimento del debito formativo. Non c’è differenza dal punto di vista del professionista sanitario.

Come posso controllare i miei crediti?

L'anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l'ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all'anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale http://www.cogeaps.it.
Sul sito dell’Ordine è presente un vademecum per la registrazione al Portale Co.Ge.A.P.S

In un corso FAD è ammesso il reclutamento dei partecipanti?

L’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 non prevede distinzioni in materia di reclutamento dei partecipanti. Ne consegue che la disciplina richiamata si applica uniformemente a tutte le tipologie formative (RES, FAD, FSC, blended) con gli stessi limiti.

Cos’è il Dossier Formativo? Come si realizza?

Si deve prendere come riferimento l'articolo 29 (Dossier formativo) dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute" del 2 febbraio 2017:
Il dossier formativo è espressione della programmazione dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano. Il dossier formativo deve rispondere a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o alla coerenza degli interventi formativi anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato. Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali. Nella programmazione del dossier formativo si individuano i bisogni formativi da soddisfare per ogni macroarea.
La Commissione nazionale stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del dossier formativo.
Il dossier formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa da parte dei provider.
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata sul sito Agenas (Video del Dossier Formativo e Guide per l’Utente)

Che cos’è la formazione individuale?

Le attività di "formazione individuale" comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e possono consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero e autoformazione.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il Capitolo 3 (Formazione individuale) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

La frequenza di un evento all'estero non accreditato in Italia, da crediti validi nel sistema nazionale?

Per gli eventi non accreditati in Italia è possibile fare richiesta di riconoscimento dei crediti secondo quanto stabilito al paragrafo 3.4 (Formazione individuale all’estero) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Le pubblicazioni scientifiche danno diritto a crediti ECM?

Sì, sono una tipologia di formazione individuale, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2.1 (Pubblicazioni scientifiche) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario:
I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:
- 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome)
- 1 credito (altro nome)

Esenzione casistica "j aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale..."

DOMANDA

L’esenzione prevista per la casistica "j) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni)" vale anche per i direttori generali degli Assessorati alla Salute/Welfare delle Regioni/Province Autonome?

RISPOSTA

Sì, l’esenzione non esclude che tali figure, in qualità di professionisti sanitari, possano esercitare tale diritto.

Esenzione per partecipazione a corsi di formazione manageriale

DOMANDA

L’esonero previsto per la partecipazione a un "corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi" può essere richiesto anche per la partecipazione ai corsi di formazione manageriale, organizzati ai sensi dell’art.3bis, comma 4 del D.Lgs. 502/92?

RISPOSTA

Sì, l’esonero può essere richiesto da professionisti sanitari anche in caso di partecipazione ai corsi di formazione manageriale, organizzati ai sensi dell’art.3bis, comma 4 del D.Lgs. 502/92.
 Quanti crediti si possono acquisire tramite le attività di formazione individuale?
È necessario tenere presente che per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite le attività di formazione individuale (pubblicazioni scientifiche, ricerca, tutoraggio individuale, autoformazione e formazione individuale all’estero) NON possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale (Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario - §3.1 - Attività formative non erogate da provider), fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione. (Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario - §3.5 - Autoformazione).

Ad esempio, per il triennio 2017/2019, se il fabbisogno formativo è di 150 crediti il limite per l’autoformazione è di 30 crediti, se il fabbisogno formativo è di 135 crediti il limite per l’autoformazione è di 27 crediti, se il fabbisogno formativo è di 120 crediti il limite per l’autoformazione è di 24 crediti.

Si possono acquisire crediti formativi partecipando ad eventi ECM relativi alla disciplina realmente esercitata a prescindere dal titolo di studio acquisito?

Possono partecipare agli eventi relativi ad una disciplina diversa da quella inerente la propria specializzazione. Gli psicologi possono partecipare ad eventi per disciplina PSICOLOGIA/PSICOTERAPIA/TUTTE LE PROFESSIONI

Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo ECM comporta sanzioni?

Gli Ordini, i Collegi, le rispettive Federazioni nazionali e le Associazioni professionali:
  • vigilano sull’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei loro iscritti;
  • emanano, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo.
(Art 21 Accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute")
Articolo 5 - Codice Deontologico Psicologi Italiani
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale (…)

Per approfondimenti di ulteriori quesiti e relative risposte puoi consultare il sito AGENAS alla pagina Professionisti sanitari - F.A.Q.

Per porre quesiti specifici alla propria posizione personale vai alla FAQ ECM in Area Riservata


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