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PUBBLICITA' DELLE ATTIVITA PROFESSONALI (TARGHE MURARIE - MESSAGGI PUBBLICITARI - BIGLIETTI DA VISITA - SITI INTERNET- MESSAGGI PUBBLICITARI IN GENERE)
Già con l'entrata in vigore della Legge 248 del 04/8/2006 - (Dl. del 4/07/2006 n. 223 - ex decreto Bersani) per la pubblicità delle attività professionali non era più previsto il "nulla osta" da parte dell'Ordine. La legge 148/2011 ribadisce che la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.Per tanto è venuto meno il regime autorizzatorio dell'Ordine della pubblicità delle attività dei professionisti che sono tenuti a rispettare i criteri di veridicità e trasparenza del messaggio pubblicitario.
La vigilanza e il rispetto di quanto prescritto è affidata al Garante del Mercato e della Libera Concorrenza, in caso di dubbi sul contenuto del messaggio pubblicitario, per evitare di incorrere in sanzioni il professionista può rivolgersi all'Ordine per suggerimenti circa la formulazione corretta dei messaggi pubblicitari.
L'uso del logo dell'Ordine, previa richiesta di autorizzazione, è concesso solo per i biglietti da visita riportanti esclusivamente i titoli riconosciuti dalla legge e le informazioni di carattere generale [ indirizzo studio e recapiti del professionista ]