Un paziente, durante un colloquio psicologico, riferisce il suo forte desiderio sessuale nei confronti di persone minori d’età, ma di esser sempre riuscito a bloccare in tempo ogni sua azione. Che fare?
Si tratterebbe di un “forte desiderio” che non è detto venga trasformato
in azione per cui non si configura l’obbligo di denuncia o referto.
Contesto | Obbligo denuncia o di referto |
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Pubblico (Psicologo P.U.) | Nessun obbligo di denuncia, ma lo psicologo valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (denunciando), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. |
Privato | Nessun obbligo di referto, ma lo psicologo valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (refertando), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. |
Riferimenti: art. 331 c.p. / art. 361 c.p. / art. 365 c.p. / art. 622 c.p. art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 13 c.d.