Domande e risposte frequenti ECM

Chi lavora part-time deve comunque acquisire il totale dei crediti?

Sì, la partecipazione alle attività di formazione continua è un requisito indispensabile per lo svolgimento della professione.

Chi non esercita la professione deve comunque acquisire il totale dei crediti?

Fermo restante che l’obbligo di formazione continua deriva dall’art.5 del Codice deontologico degli psicologi italiani, Al momento la disciplina del sistema ECM non prevede esonero per tali posizioni, rimane il principio che la partecipazione alle attività di formazione continua è un requisito indispensabile per mantenere aggiornate le competenze per lo svolgimento della professione in un prossimo futuro.

Esercito anche un’altra professione sanitaria e osservo l’adempimento dei crediti previsti per la professione che esercito, devo assolvere i crediti in quanto iscritto all’Albo degli Psicologi?

Al momento la disciplina non prevede esoneri, chi ha una posizione particolare potrebbe porre una richiesta alla CNFC. Maggiori informazioni qui

A chi compete la certificazione dei crediti formativi acquisiti?

La certificazione compete esclusivamente all’Ordine di appartenenza del partecipante all’evento. Spetta al Provider inviare i dati al COGEAPS che li rende disponibili alle suddette istituzioni per la certificazione.

Che differenza c’è tra i crediti acquisiti da Provider accreditati a livello nazionale e da Provider accreditati a livello regionale?

I provider accreditati a livello nazionale, così come quelli accreditati a livello regionale erogano crediti ECM validi per l’assolvimento del debito formativo. Non c’è differenza dal punto di vista del professionista sanitario.

Come posso controllare i miei crediti?

L'anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l'ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all'anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale http://www.cogeaps.it.
Sul sito dell’Ordine è presente un vademecum per la registrazione al Portale Co.Ge.A.P.S

In un corso FAD è ammesso il reclutamento dei partecipanti?

L’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 non prevede distinzioni in materia di reclutamento dei partecipanti. Ne consegue che la disciplina richiamata si applica uniformemente a tutte le tipologie formative (RES, FAD, FSC, blended) con gli stessi limiti.

Che cos’è la formazione individuale?

Le attività di "formazione individuale" comprendono tutte le attività formative non erogate da provider accreditati ECM, e possono consistere in: attività di ricerca scientifica, tutoraggio individuale, attività di formazione individuale all’estero e autoformazione.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il Capitolo 3 (Formazione individuale) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.


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