Chi non esercita la professione deve comunque acquisire il totale dei crediti?

Fermo restante che l’obbligo di formazione continua deriva dall’art.5 del Codice deontologico degli psicologi italiani, Al momento la disciplina del sistema ECM non prevede esonero per tali posizioni, rimane il principio che la partecipazione alle attività di formazione continua è un requisito indispensabile per mantenere aggiornate le competenze per lo svolgimento della professione in un prossimo futuro.

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