Durante un colloquio psicologico un paziente rivela di aver abusato sessualmente di una persona minore d’età. Ho l’obbligo di denuncia/referto?
È un caso che può presentare i caratteri di un delitto per il quale si
debba procedere d’Ufficio, tuttavia lo psicologo che lavora in ambito
privato non deve refertare.
Contesto | Obbligo denuncia o di referto |
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Pubblico (Psicologo P.U.) | Sì, vi è l'obbligo di denuncia |
Privato | No, Nessun obbligo di referto perché esporrebbe la persona assistita a procedimento penale, ma lo psicologo valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (refertando), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. |
Riferimenti: art. 331 c.p. / art. 361 c.p. / art. 365 c.p. / art. 609-bis c.p. art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 13 c.d.