
Lo psicologo necessita del consenso informato da parte di chi esercita
la responsabilità genitoriale, solitamente da entrambi i genitori. Possono
presentarsi situazioni, come nel caso di specie, di impedimento da
parte di uno dei due genitori. Tuttavia, il problema diventa quello della
prova che l’altro genitore sia effettivamente lontano, impedito o incapace
e perciò non possa prestare il consenso. Il genitore richiedente può
compilare e sottoscrivere, sotto la sua responsabilità, un’autocertificazione,
attestante la condizione di lontananza o impedimento dell’altro
genitore, che deve essere conservato dallo psicologo insieme al modulo
di consenso. Ove tale prova manchi è necessario l’intervento del Giudice
Tutelare. In ogni caso è necessario che lo psicologo valuti attentamente
come procedere in questo genere di casi.
Riferimenti: art. 317 c.c. / art. 31 c.d.