Per effettuare una prestazione psicologica su una persona minore d’età, serve sempre il consenso informato da parte dei genitori?
Sì, l’art. 31 prevede l’acquisizione del consenso informato da parte di
chi esercita la responsabilità genitoriale (nel testo la definizione “potestà
genitoriale” in disuso dal 2013) o la tutela. L’attuale art. 31 è significativamente
cogente sul punto poiché non permette allo psicologo di
effettuare alcuna prestazione psicologica (nel testo “prestazione professionale”)
sulla persona minore d’età o interdetta senza il preventivo
consenso informato. Alla luce della recente legge n. 219/17 – “Norme in
materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”
– e del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’art.
31 risulta incompatibile con l’attuale disciplina del consenso informato.
Appare urgente una sostanziale modifica. Una proposta in tal senso, a
firma del Dott. Marco Pingitore e del Dott. Gustavo Sergio, è inserita
in appendice.
Riferimenti: art. 31 c.d.