Mi viene richiesto di intraprendere un trattamento psicologico con una persona minore di età da un solo genitore che riferisce di avere affidamento esclusivo dello stesso. Posso iniziare il trattamento?
L’affidamento esclusivo ad un genitore non significa, necessariamente,
che l’altro genitore sia escluso dalle questioni di maggiore interesse per
il figlio, tra cui la salute. Solo nei casi di c.d. “affidamento super esclusivo”
anche le decisioni di maggior interesse per i figli sono in capo al
genitore affidatario. Nello specifico:
Tipologia affidamento | Acquisizione Consenso Informato |
---|---|
Affidamento condiviso | Da entrambi i genitori |
Affidamento esclusivo | Da entrambi i genitori |
Affidamento super esclusivo | Dal genitore affidatario |
Lo psicologo dovrebbe acquisire il decreto/la sentenza del Tribunale in cui si dispone l’affidamento super esclusivo e allegarlo al consenso informato. Di seguito, un esempio di decreto del Tribunale in cui viene disposto l’affidamento “super esclusivo”: […] ritenuto che in via del tutto provvisoria debba invece affidarsi il minore in via esclusiva al genitore x, con facoltà della stessa di assumere in via esclusiva anche le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per il minore (scelte medico-sanitarie, educative, scolastiche, fissazione della residenza) […].
Riferimenti: art. 337 ter c.c. / art. 337 quater c.c. / art. 31c.d.