Mi contatta un paziente per richiedere una relazione sul suo stato di salute da utilizzare in un procedimento civile/penale. Che faccio?
Lo psicologo può redigere la relazione esclusivamente “in presenza di
valido e dimostrabile consenso del richiedente. Valuta, comunque, l’opportunità
di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela
psicologica dello stesso”.
Riferimenti: art. 12 c.d.