In quali casi lo psicologo può giudicare necessario l’intervento psicologico, nonché la sua assoluta riservatezza tanto da instaurare la relazione professionale in assenza di consenso informato, così come previsto nella seconda parte dell’art. 31?
È sempre necessario procedere con molta cautela in assenza del consenso
informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o
la tutela. Per non incorrere in responsabilità di natura civile e/o penale,
prima di procedere con la prestazione psicologica è consigliabile, in
ogni caso, rimettere ogni decisione al Giudice Tutelare.
Riferimenti: art. 31 c.d.