Durante un colloquio psicologico, un paziente minore di età mi informa di una violenza sessuale nei suoi confronti. Avendo l’obbligo di referto, posso informare i genitori?

attenzione Lo psicologo ha obbligo di referto e, generalmente, è tenuto ad informare i genitori.

Prestazione psicologica sanitaria

Notizia di reato con procedibilità d’Ufficio Pubblico (Psicologo P.U.) Privato
Reato in cui la persona offesa è il destinatario della prestazione psicologica Obbligo Referto Obbligo Referto
Reato in cui la persona offesa non è il destinatario della prestazione psicologica Obbligo denuncia Non è obbligato alla denuncia, ma valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (denunciando), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Reato in cui l’autore è l’assistito Obbligo denuncia Non deve refertare, ma valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (refertando), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Reato in cui la persona offesa è il destinatario della prestazione psicologica Obbligo denuncia Non è obbligato alla denuncia, ma valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (denunciando), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Reato in cui la persona offesa non è il destinatario della prestazione psicologica Obbligo denuncia Non è obbligato alla denuncia, ma valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (denunciando), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Reato in cui l’autore è il destinatario della prestazione psicologica. Obbligo denuncia Non è obbligato alla denuncia, ma valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (denunciando), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Riferimenti: art. art. 331 c.p. / art. 361 c.p. / art. 365 c.p. / art. 609-bis c.p. art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 13 c.d. / art. 31 c.d.

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