Cosa si intende per segreto professionale?
Lo psicologo è sempre vincolato al segreto professionale pertanto “non
rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto
professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o
programmate”. La deroga al segreto professionale può avvenire solo “in
presenza di un valido e dimostrabile consenso da parte del destinatario
della prestazione professionale”, ma lo psicologo “valuta, comunque, l’opportunità
di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela
psicologica dello stesso”. Nei casi di obbligo di denuncia o referto, lo psicologo
può rivelare notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo
rapporto professionale.
Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d. / art. 12 c.d. art. 13 c.d.