A seguito dell’acquisizione del consenso informato dei genitori, inizio un trattamento psicologico con una persona minore d’età che, fin da subito, esprime con determinazione la sua categorica indisponibilità al trattamento. Come procedo?
Il consenso informato al trattamento sanitario della persona minore
d’età deve tener conto della sua volontà, in relazione alla sua età e al suo
grado di maturità e avendo come scopo la tutela della sua salute psicofisica
nel pieno rispetto della sua dignità. In questo caso, lo psicologo
può segnalare al Giudice Tutelare il categorico dissenso della persona
minorenne, non intraprendendo il trattamento sanitario e attendendo le
determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.
Riferimenti: art. 31 c.d.