A seguito dell’acquisizione del consenso informato dei genitori, inizio un trattamento psicologico con una persona minore d’età che, fin da subito, esprime con determinazione la sua categorica indisponibilità al trattamento. Come procedo?

attenzione Il consenso informato al trattamento sanitario della persona minore d’età deve tener conto della sua volontà, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della sua salute psicofisica nel pieno rispetto della sua dignità. In questo caso, lo psicologo può segnalare al Giudice Tutelare il categorico dissenso della persona minorenne, non intraprendendo il trattamento sanitario e attendendo le determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.
Riferimenti: art. 31 c.d.

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