Principali disposizioni a favore degli psicologi liberi professionisti contenute del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18
Dal D.L. 18/2020, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in GU il 17.3.2020, vengono estrapolate, e di seguito sinteticamente riportate, le principali disposizioni a favore dei lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti a casse di previdenza private, tra cui gli psicologi liberi professionisti.
In particolare, seguendo la sequenza numerica dei 127 articoli del decreto:- Bonus per acquisizione servizi di baby-sitting (art. 23 comma 9)
I genitori, liberi professionisti, per i figli di età non superiore a 12 anni, per il periodo compreso tra il 5 marzo e il 31 dicembre dell’anno 2020, hanno diritto a fruire di un bonus nel limite massimo complessivo di € 600,00 per l’acquisizione dei servizi di baby-sitting L’erogazione del bonus è subordinata alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. - Istituzione Fondo di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 (art. 44 comma 2)
E’ stato istituito un fondo di 300 milioni di euro per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi, oltre che per quelli dipendenti, che in conseguenza dell’emergenza derivante da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso le loro attività. Dovranno essere emanati uno o più decreti ministeriali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, per definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonchè la eventuale quota parte del fondo istituito di 300 milioni da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti alla casse di previdenza private. - Fondo solidarietà mutui prima casa (art. 54 comma 1 lettera a)
È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Non è richiesta la presentazione dell’Isee. - Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 61 comma 4)
Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro. Più precisamente, sono oggetto di sospensione i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, i contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020. - Non assoggettamento compensi a ritenuta di acconto (art. 62 comma 7)
I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono assoggettati a ritenuta d’acconto previa presentazione di apposita dichiarazione da parte del professionista stesso da inviare al proprio cliente, nella quale si chiede di non assoggettare i propri compensi a ritenuta. Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, direttamente dal professionista in luogo del proprio cliente (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio). - Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64 comma 1)
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.