Delibera professionisti sanitari in quiescenza

Delibera professionisti sanitari in quiescenza

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 4 febbraio u.s., ha adottato la seguente delibera .

DELIBERA
  1. Ai fini dell'applicazione della fattispecie di esenzione di cui alla lett. o) del paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, per ''professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l 'attività professionale" si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro. Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l'esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria. La riduzione dell'obbligo formativo individuale, conseguente al riconoscimento del diritto in questione, segue le disposizioni di cui al paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, ossia l'esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale, nel limite del!' obbligo formativo individuale triennale. La ripresa dell'esercizio dell'attività professionale, in assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra individuato, determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la sottoposizione all'intero obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della normativa vigente.
  2. Al fine di garantire a chiunque il diritto di fruire dei servizi in forma digitale e in modo integrato ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , nonché al fine di semplificare le procedure per l'inoltro e la valutazione delle istanze del diritto di esenzione di cui al punto l della presente delibera, il Co.Ge.A.P.S predispone modalità digitali che, in conformità a quanto previsto al paragrafo 4.3 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, siano idonee ad acquisire, in modalità semplificata, le predette istanze e le conseguenti valutazioni.

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