Sentenza n. 7658/2024: accesso agli atti e della tutela del segreto professionale
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Gentile Visitatore,
per opportuna conoscenza ti segnaliamo la sentenza n. 7658/2024 del Consiglio di Stato che affronta i temi dell’accesso agli atti e della tutela del segreto professionale con particolare riferimento alla figura dello psicologo scolastico, fornendo un nuovo quadro d’insieme.
In questi termini il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso contro la pronuncia del Tar Toscana che aveva ritenuto legittimo il provvedimento con cui un dirigente scolastico aveva negato al genitore di un’alunna, vittima di atti di bullismo, l’ostensione della relazione redatta da una psicologa all’esito di una serie di riunioni con i compagni di classe della ragazza.
Ad esempio, viene affermato che “Né è condivisibile quanto affermato dalla doglianza in esame, secondo la quale il segreto professionale è posto solo a tutela degli assistiti. Al contrario, ritiene il Collegio che detto segreto sia previsto anche a tutela della libertà di scienza, che, nell'esercizio dell'attività professionale, deve essere garantita ai prestatori d'opera intellettuale nel nostro ordinamento, ai sensi di quanto previsto dall’art.2239 del c.c. e, soprattutto, dal comma 1 dell’art.33 della Costituzione. È evidente, infatti, che se non si garantisse la riservatezza delle valutazioni, dei giudizi e delle opinioni da costoro espresse nel corso dell'attività professionale, quella libertà potrebbe essere seriamente compromessa”.
Di seguito il commento del Sole24Ore:
"Psicologi: il Consiglio di Stato “blinda” il segreto professionale. Il segreto professionale preclude l’accesso agli atti senza necessità di formale opposizione da parte del professionista interessato, giacché il principio di trasparenza cede innanzi alla esigenza di salvaguardare l’interesse protetto dalla normativa speciale sul segreto.”
Un cordiale saluto,
Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi d’Abruzzo
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