Comunicato dichiarazioni dei redditi modello 730, nove giorni di proroga per le spese sanitarie



COMUNICATO

Slitta dal 31 gennaio al 9 febbraio il termine entro il quale farmacie, parafarmacie e iscritti agli albi degli psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari devono trasmettere all’agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute dai contribuenti nel 2016.

La mini proroga è stata disposta dalle Entrate con il provvedimento n. 17731. Lo slittamento del termine è giustificato dalle «esigenze manifestate dai nuovi soggetti tenuti per il primo anno alla trasmissione dei dati», si legge nel provvedimento. Allo stesso tempo, però, è necessario « assicurare l’invio di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata». La proroga, assicura l’Agenzia, non impatterà sul calendario della campagna dichiarativa 2017.

Di conseguenza, slitta al 10 febbraio (e fino al 9 marzo) il periodo entro il quale i contribuenti potranno opporsi all’utilizzo delle spese sanitarie per la dichiarazione precompilata. Chi comunica la propria opposizione (attraverso il sito www.sistemats.it) non troverà nel proprio 730 i dati sulle spese sanitarie sostenute e, quindi, per portarle in detrazione dovrà integrare il modello. Lo slittamento sposta di qualche giorno anche la data a partire dalla quale il Sistema Tessera Sanitaria metterà a disposizione delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie dei cittadini: queste informazioni saranno trasmesse dal 10 marzo.

La proroga risponde all’allarme lanciato da alcune associazioni di commercialisti (Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdcec e Unico) secondo cui i professionisti delle otto categorie di professionisti interessati dall’adempimento di trasmissione dei dati hanno difficoltà a ottenere le credenziali di accesso al sistema Ts. «Da diverse Regioni - si legge in un comunicato congiunto - ci giungono notizie circa il mancato ricevimento, a tutt’oggi, delle credenziali di accesso, fondamentali per l’invio dei dati, senza le quali né i singoli interessati, né i professionisti incaricati all’adempimento possono procedere con l’invio telematico dei file».

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