Siamo nell’ambito del contenzioso civile di separazione e affidamento. Può un Tribunale disporre un trattamento sanitario (sostegno psicologico/psicoterapia et similia) ad uno o entrambi i genitori?

Il Tribunale non può disporre/prescrivere/suggerire/invitare/ordinare nessun trattamento sanitario su soggetti adulti. Lo psicologo, eventualmente, seppur nominato dal Tribunale non ha nessun obbligo di aderire a tale richiesta. Per approfondire l’argomento, si rimanda all’appendice dal titolo “Documento sulle prestazioni sanitarie etero-determinate: diritto alla salute e libertà di scelta”.
Riferimenti: art. 32 Cost. / art. 4 c.d. / art. 6 c.d. / art. 11 c.d. art. 18 c.d. / art. 24 c.d. / art. 27 c.d. / art. 39 c.d.

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