Lo psicologo ha l’obbligo di denuncia o di referto anche se non ha la sicurezza che il fatto si sia verificato o che si verificherà?
Il delitto di omessa denuncia (come quello di omissione di referto) è un
reato di pericolo, con la conseguenza per cui non compete allo psicologo
una valutazione circa l’effettiva fondatezza dei fatti.
Riferimenti: Riferimenti: Cass. Penale, Sez II, sent. n. 8567/18, Pres. Davigo, Rel.
Cianfrozza