Mi contatta un paziente per richiedere una relazione sul suo stato di salute da utilizzare in un procedimento civile/penale. Che faccio?

Lo psicologo può redigere la relazione esclusivamente “in presenza di valido e dimostrabile consenso del richiedente. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso”.
Riferimenti: art. 12 c.d.

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