C’è differenza tra uno psicologo che lavora nel contesto pubblico e uno che lavora in quello privato nei casi di obbligo di denuncia o referto?
Lo psicologo che lavora nel contesto pubblico ricopre la funzione di
Pubblico Ufficiale per cui ha sempre l’obbligo di referto o denuncia.
Esempi di psicologo che ricopre la funzione di P.U. sono: lo psicologo
scolastico; lo psicologo che effettua una prestazione presso una struttura
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con il
Comune, con la Regione ecc.; il CTU/Perito/CT.
Lo psicologo che lavora nell’ambito privato non ha sempre l’obbligo di
referto o denuncia.
Contesto | Obbligo denuncia | Obbligo referto |
---|---|---|
Pubblico (Psicologo P.U.) | Sì, nelle ipotesi di reato con procedibilità d’Ufficio | Sì, nelle ipotesi di reato con procedibilità d’Ufficio |
Privato | No, ma valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (denuncia), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. | Sì, nelle ipotesi di reato
con procedibilità d’Ufficio No, quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale, ma valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza (refertando), qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. |
Riferimenti: art. 361 c.p. / art. 365 c.p. / art. 331 c.p.p. / art. 333 c.p.p. art. 334 c.p.p. / art. 13 c.d.