Nel corso di una prestazione psicologica con una persona minorenne, un genitore riferisce allo psicologo di voler interrompere il trattamento sanitario del figlio, l’altro genitore, invece, non è d’accordo con l’interruzione. Come si procede?
Il genitore favorevole alla prestazione psicologica del figlio può rivolgersi
al Giudice Tutelare. In ogni caso, ritenuto necessario l’intervento
psicologico sulla persona minore d’età, è lo stesso psicologo che può
rivolgersi al Giudice Tutelare.
Riferimenti: art. 31 c.d.