L'enpap
L’ENPAP è una fondazione di diritto privato che si occupa della previdenza obbligatoria degli psicologi liberi professionisti.(Decreto legislativo n. 103/96)
Per libera professione si intende l'attività svolta dagli iscritti all’Albo degli Psicologi nelle varie forme non previste dal rapporto di lavoro dipendente.
Per l’individuazione delle attività che formano oggetto della professione si può far riferimento all’art. 1 della Legge n. 56/89 che disciplina il relativo ordinamento.
Quando ci si iscrive:
Si ha l'obbligo d’iscrizione entro 90 giorni dalla data del conseguimento del primo compenso, generato da prestazioni di natura libero professionale, riconducibile all’attività di psicologo.
L'apertura della Partita IVA e/o l'iscrizione all'Albo non comportano da soli l'obbligo d'iscrizione all'Ente: per ciò è necessario un compenso professionale.
La data "inizio attività" corrisponde alla data in cui si incassa il primo compenso professionale.
Lo psicologo libero professionista può svolgere contemporaneamente un lavoro dipendente in questo caso è tenuto a versare all’Ente esclusivamente i contributi relativi alla parte di reddito libero professionale: prestazioni psicoterapeutiche, docenze ai fini delle attività di formazione, consulenze nei confronti di Enti o Aziende, dottorati e assegni di ricerca (D.M. 11/9/1998 e Legge N. 449/97) in ambito psicologico, rientrano tra le attività soggette a copertura previdenziale.
Lo psicologo è tenuto all’iscrizione anche quando esercita la propria attività senza partita IVA, in particolare:
Pensioni di vecchiaia, d'invalidità e superstiti.
Prestazioni assistenziali, attualmente l’indennità di maternità.
Versamenti dovuti dagli iscritti:
un contributo soggettivo, pari al 10% del reddito professionale netto (ovvero del 14% su opzione annua esercitabile dall’iscritto);
un contributo integrativo, pari al 2% dei corrispettivi lordi incassati e ripetibile nei confronti del cliente;
un contributo per indennità di maternità stabilito annualmente in misura fissa e di pari importo per tutti gli iscritti.
Pagamento dei contributi I contributi vanno versati in due momenti:
In acconto A seguito dell´approvazione delle modifiche regolamentari entrate in vigore nell´anno 2010, il primo versamento dei contributi previdenziali va effettuato entro il 1° marzo dell´anno successivo a quello di riferimento (es. acconto 2011 entro il 1° marzo 2012).
Il versamento oltre tale data potrà essere rateizzato con l´applicazione dei soli interessi se effettuato entro i 150 giorni successivi (rispetto ai precedenti 90 giorni); oltre tale periodo, per il ritardato versamento saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento (10% dell´importo non versato).
Il versamento deve essere effettuato per un importo in misura pari al 90% del contributo soggettivo ed integrativo dovuti per l´anno precedente (fermo restando i rispettivi minimi che sono comunque obbligatori), oltre al contributo di maternità (che quindi va versato per l´intero importo in questa scadenza).
E´ però prevista la possibilità, qualora un iscritto preveda di percepire un reddito inferiore rispetto a quanto dichiarato nell´ultima comunicazione, di ridurre la misura dell´acconto dovuto calcolandolo sulla base del minor reddito previsto. Se però il minor importo versato risulta, al momento dell´invio della comunicazione reddituale, inferiore al 90% di quanto dovuto complessivamente per l´anno di riferimento, sulla differenza non versata in acconto si applicano le sanzioni e gli interessi.
A saldo A seguito dell´approvazione delle modifiche regolamentari entrate in vigore nell´anno 2010, il versamento a saldo dei contributi previdenziali va effettuato entro il 1° ottobre di ogni anno in base ai contributi calcolati sui compensi dell´anno precedente, detratto l´acconto già versato nel mese di marzo (es. saldo 2010 entro il 1° ottobre 2011).
Il versamento oltre tale data potrà essere rateizzato con l´applicazione dei soli interessi se effettuato entro i 150 giorni successivi (rispetto ai precedenti 90 giorni); oltre tale periodo, per il ritardato versamento saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento (10% dell´importo non versato).
Comunicazione annuale del reddito professionale Per ogni anno di iscrizione l´iscritto deve comunicare
Per libera professione si intende l'attività svolta dagli iscritti all’Albo degli Psicologi nelle varie forme non previste dal rapporto di lavoro dipendente.
Per l’individuazione delle attività che formano oggetto della professione si può far riferimento all’art. 1 della Legge n. 56/89 che disciplina il relativo ordinamento.
Quando ci si iscrive:
Si ha l'obbligo d’iscrizione entro 90 giorni dalla data del conseguimento del primo compenso, generato da prestazioni di natura libero professionale, riconducibile all’attività di psicologo.
L'apertura della Partita IVA e/o l'iscrizione all'Albo non comportano da soli l'obbligo d'iscrizione all'Ente: per ciò è necessario un compenso professionale.
La data "inizio attività" corrisponde alla data in cui si incassa il primo compenso professionale.
Lo psicologo libero professionista può svolgere contemporaneamente un lavoro dipendente in questo caso è tenuto a versare all’Ente esclusivamente i contributi relativi alla parte di reddito libero professionale: prestazioni psicoterapeutiche, docenze ai fini delle attività di formazione, consulenze nei confronti di Enti o Aziende, dottorati e assegni di ricerca (D.M. 11/9/1998 e Legge N. 449/97) in ambito psicologico, rientrano tra le attività soggette a copertura previdenziale.
Lo psicologo è tenuto all’iscrizione anche quando esercita la propria attività senza partita IVA, in particolare:
- Collaborazioni coordinate e continuative
- Attività intra-moenia
- Psicologi Ambulatoriali (convenzionati ai sensi del D.P.R. 446/01)
- Qualsiasi forma di attività occasionale.
Pensioni di vecchiaia, d'invalidità e superstiti.
Prestazioni assistenziali, attualmente l’indennità di maternità.
Versamenti dovuti dagli iscritti:
un contributo soggettivo, pari al 10% del reddito professionale netto (ovvero del 14% su opzione annua esercitabile dall’iscritto);
un contributo integrativo, pari al 2% dei corrispettivi lordi incassati e ripetibile nei confronti del cliente;
un contributo per indennità di maternità stabilito annualmente in misura fissa e di pari importo per tutti gli iscritti.
Pagamento dei contributi I contributi vanno versati in due momenti:
In acconto A seguito dell´approvazione delle modifiche regolamentari entrate in vigore nell´anno 2010, il primo versamento dei contributi previdenziali va effettuato entro il 1° marzo dell´anno successivo a quello di riferimento (es. acconto 2011 entro il 1° marzo 2012).
Il versamento oltre tale data potrà essere rateizzato con l´applicazione dei soli interessi se effettuato entro i 150 giorni successivi (rispetto ai precedenti 90 giorni); oltre tale periodo, per il ritardato versamento saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento (10% dell´importo non versato).
Il versamento deve essere effettuato per un importo in misura pari al 90% del contributo soggettivo ed integrativo dovuti per l´anno precedente (fermo restando i rispettivi minimi che sono comunque obbligatori), oltre al contributo di maternità (che quindi va versato per l´intero importo in questa scadenza).
E´ però prevista la possibilità, qualora un iscritto preveda di percepire un reddito inferiore rispetto a quanto dichiarato nell´ultima comunicazione, di ridurre la misura dell´acconto dovuto calcolandolo sulla base del minor reddito previsto. Se però il minor importo versato risulta, al momento dell´invio della comunicazione reddituale, inferiore al 90% di quanto dovuto complessivamente per l´anno di riferimento, sulla differenza non versata in acconto si applicano le sanzioni e gli interessi.
A saldo A seguito dell´approvazione delle modifiche regolamentari entrate in vigore nell´anno 2010, il versamento a saldo dei contributi previdenziali va effettuato entro il 1° ottobre di ogni anno in base ai contributi calcolati sui compensi dell´anno precedente, detratto l´acconto già versato nel mese di marzo (es. saldo 2010 entro il 1° ottobre 2011).
Il versamento oltre tale data potrà essere rateizzato con l´applicazione dei soli interessi se effettuato entro i 150 giorni successivi (rispetto ai precedenti 90 giorni); oltre tale periodo, per il ritardato versamento saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento (10% dell´importo non versato).
Comunicazione annuale del reddito professionale Per ogni anno di iscrizione l´iscritto deve comunicare
- il reddito netto professionale di lavoro autonomo, vale a dire il valore complessivo dei proventi professionali determinati ai fini dell´IRPEF (da non confondere con il "netto a pagare" rappresentato dal compenso lordo meno le ritenute fiscali)
- i corrispettivi lordi derivanti dall´attività libero professionale vale a dire la somma dei compensi derivanti dall´esercizio dell´attività autonoma di psicologo. Scadenza A seguito dell´approvazione delle modifiche regolamentari entrate in vigore nell´anno 2010, a far data dall´anno 2010 tale operazione deve avvenire entro il 1° ottobre.