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Segnalazione tutela - chi può segnalare?

Clienti, pazienti, Psicologi, altri professionisti o cittadini venuti a conoscenza di casi di abuso professionale avvenuti sul territorio della Regione Abruzzo.

Chi può essere segnalato?

Nel caso ci fosse il sospetto di esercizio abusivo della professione, per prima cosa bisogna verificare se la persona in questione sia regolarmente iscritta all’Albo Unico degli Psicologi tenuto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.

Per farlo basta svolgere una ricerca sul portare www.psy.it, al seguente link.

Se il controllo ha esito negativo è consigliabile ricercare il nominativo della persona interessata sul portare della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri al seguente link

Com’è noto, medici e psicologi e psicologhe condividono la branca professionale della psicoterapia, per cui è possibile che la persona in questione rientri tra medici psicoterapeuti.

A chi e come segnalare?

Alle Autorità Giudiziarie competenti sporgendo una denuncia per presunto reato di esercizio abusivo della professione. Nel caso in cui si decida di procedere in prima persona, la denuncia potrà essere depositata a mano o presso la Cancelleria della Procura o, ancora presso qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria (Carabinieri o Polizia di Stato). Ognuno di questi organi è tenuto – oltre che a ricevere la denuncia – anche a disporre subito gli opportuni accertamenti.

Alla Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi Abruzzo (se il soggetto opera sul territorio Abruzzese), compilando il modulo apposito.

La Commissione provvederà a trasmettere la segnalazione alle Autorità Giudiziarie competenti, previa valutazione preliminare. La Commissione risponde alle segnalazioni di norma entro 30 giorni dalla ricezione dei documenti trasmessi dalla Segreteria in Commissione.

Modulo segnalazione

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal DPR 28 dicembre 2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

In particolare:

  1. i dati riportati dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46; vigono al riguardo le disposizioni di cui all’art. 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità;
  2. ai sensi dell’art. 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione;
  3. i dati richiesti sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal Decreto Lgs del 30/6/2003 n. 196 e ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Segnalante

Dati segnalazione

Esposizione dettagliata, in forma chiara e precisa, dei fatti

Persona segnalata

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Indicazione, ove presenti, di testimoni, di cui dovranno essere indicate le generalità ed i fatti su cui possono testimoniare
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