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Inizio attività

Adempimenti libera professione

Molti giovani iscritti chiedono informazioni circa gli adempimenti per iniziare l’attività professionale. Di seguito riportiamo le indicazioni minime degli adempimenti con il caloroso invito ad attenersi a quanto prescritto dalla Legge di Ordinamento, dalle leggi dello Stato e dal Codice Deontologico, con l’avvertenza che il mancato rispetto delle norme del C.D. possono costituire pretesa risarcitoria da parte del cliente.

  • Possesso Partita IVA – adempimenti e normativa fiscale : da valutare con il proprio commercialista
    PRESTAZIONI OCCASIONALI
    Il Legislatore prevede che l’esercizio dell’attività professionale ancorché svolto in modo non abituale e non esclusivo obbliga il professionista psicologo a richiedere la Partita IVA.
    La prestazione è occasionale se non rientra nell’esercizio di una professione e deve rispondere alle seguenti condizioni: il rapporto non deve avere durata superiore a 30 giorni nell’anno solare con lo stesso committente ed i compensi complessivi non devono superare la somma di € 5.000,00.
  • Iscrizione ENPAP – obbligatoria anche in caso di collaborazione coordinata e continuativa ovvero in regime di prestazione occasionale. Consultare il Regolamento ENPAP www.enpap.it.
  • Consenso informato: le inadempienze possono avere risvolti anche di tipo risarcitorio da parte dei clienti . Riferimenti normativi Decr. Lgs. 196/2003 e Codice Deontologico. Consultare sito dell’Ordine (link consenso informato)
  • Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e sensibili [ anche da parte di terzi ] secondo la disciplina della legge 196/2003 ‘ Codice della Privacy ‘.
    • Con l’entrata in vigore della legge n. 35/2012 (conversione del D.L. 5/2012 del 9 febbraio scorso) il Governo abroga l'obbligo di redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza in materia di tutela dei dati personali.
    • Modificata dunque la norma del "codice della privacy" ( art. 34, co. 1, lett.g) del DLgs. 196/2003) che prevedeva l'assolvimento di tale obbligo entro il 31 marzo di ciascun anno solare (art. 45, co. 1, lett. d) DL 5/2012 convertito in Legge n. 35/2012).
    • Al fine di chiarire l'esatta portata della disposizione e della modifica in commento, deve precisarsi che l'abolizione del DPS non cambia la sostanza e gli obblighi di tutela dei dati personali previsti della normativa sulla privacy e posti a carico del soggetto che raccoglie dati personali. Tutte le misure di sicurezza obbligatorie sono rimaste, infatti, invariate e i provvedimenti del Garante che hanno effetto di legge rimasti in vigore pur in assenza dell'obbligo formale di redazione del D.P.S. Ove tali obblighi non vengano rispettati, infine, resta inalterato il sistema sanzionatorio applicabile nei confronti del trasgressore.
  • Osservanza delle norme in materia di liberalizzazioni e riforma delle professioni.
  • Il decreto sulle liberalizzazioni, Legge 24 marzo 2012 e DPR n. 137/2012, richiamano l'obbligo per tutti i professionisti di pattuire i compensi e comunicare gli estremi della copertura assicurativa e il massimale assicurativo.
    Tale obbligo di informativa potrebbe essere agevolmente adempiuto consegnando il proprio ‘biglietto di rappresentanza ‘ con i recapiti del professionista e con il numero della polizza e relativo massimale. Es. Polizza C.A.M.P.I. RC n.0000000 max €780.000.
    Si evidenzia che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale.
  • Pubblicità dell’attività : è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività della professione psicologo, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare.
  • Legge antifumo negli studi professionali : esposizione del divieto e indicazione del responsabile antifumo.
  • Rispetto della disciplina del Copyright [ Uso di materiale testistico originale ]
  • Obbligo dell’assicurazione RC terzi decorrenza 13 agosto 2013.
    • Attualmente le condizioni più vantaggiose di Polizza Assicurativa R.C. Infortuni e Responsabilità Legale sono offerte dalla C.A.M.P.I - CASSA DI ASSISTENZA MUTUA TRA GLI PSICOLOGI ITALIANI - Casella postale n. 6309 - 00195 Roma Prati - Tel/Fax 06.68301199
  • Obbligo della PEC – Posta Elettronica Certificata - in vigore

Le condizioni generali di polizza, in dettaglio, sono pubblicati sui siti:

Comunicazione di Inizio Attività (CIA)

Contesto Normativo

La Legge 3/2018 ha riconosciuto la psicologia come professione sanitaria, comportando l’obbligo per i professionisti di comunicare l’inizio della propria attività alle autorità competenti.

Tuttavia, la Regione Abruzzo non ha ancora fornito indicazioni specifiche in merito alle modalità di attuazione di tale obbligo per quanto concerne la figura dello psicologo.

Criticità Riscontrate

Abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di colleghi riguardanti diverse problematiche:

  • Ambiguità Normativa: L’assenza di linee guida chiare ha generato incertezza su chi sia effettivamente tenuto a presentare la CIA, specialmente per coloro che esercitano attività non sanitarie o esclusivamente online._
  • Requisiti Strutturali: La mancanza di specifiche regionali ha portato a interpretazioni variabili da parte delle ASL locali, con richieste non sempre pertinenti alla nostra professione._
  • Privacy e Condivisione di Dati: La richiesta di condividere informazioni su altri professionisti operanti nello stesso studio solleva questioni relative alla protezione dei dati personali.

Azioni Intraprese

L’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi dell’Abruzzo ha avviato interlocuzioni con la Regione e le ASL territoriali per:

  • Ottenere chiarimenti ufficiali sulle modalità di presentazione della CIA.
  • Richiedere l’adozione di procedure semplificate e uniformi su tutto il territorio regionale.
  • Garantire il rispetto della privacy e dei diritti dei professionisti.

Raccomandazioni per i Colleghi

In attesa di indicazioni ufficiali, consigliamo ai colleghi di:

  • Documentare accuratamente la propria attività professionale.
  • Mantenersi informati attraverso i canali ufficiali dell’Ordine.
  • Segnalare eventuali richieste anomale o problematiche riscontrate alle ASL di competenza

Siamo consapevoli delle difficoltà che questa situazione comporta e ci impegniamo a rappresentare al meglio gli interessi della nostra comunità professionale. Vi terremo aggiornati su ogni sviluppo significativo.