Esistono casi in cui è possibile effettuare una prestazione sul minorenne in cui non è prevista l’acquisizione consenso informato?

Esistono alcuni casi in cui lo psicologo può evitare di acquisire il consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Nei casi di interruzione volontaria di gravidanza (IVG) di persone minorenni ex art. 12 della L. 194/78 e nei casi previsti dall’art. 120 della L. 309/90 in tema di accesso al servizio pubblico (o ad una struttura privata) per le tossicodipendenze in cui si consente alla persona minore d’età di accedere agli accertamenti sanitari. In ogni caso è possibile derogare al consenso informato nei casi inviati dall’Autorità Giudiziaria.
Riferimenti: art. 12 L. 194/78 / art. 120 L. 309/90